[1]La costituzione della Societa' e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.

[2]Lo statuto deve determinare espressamente:

[3]la sede della Societa';

[4]i fini pei quali e' costituita;

[5]le condizioni e le modalita' di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;

[6]le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;

[7]le discipline alla cui osservanza e' condizionata la validita' delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;

[8]l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;

[9]la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;

[10]la costituzione della rappresentanza della Societa' in giudizio e fuori;

[11]le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Societa' e le modificazioni dello statuto, semprecche' le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

[12]((Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

[13]E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari)).

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1886 al 19 dicembre 2012. 84 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

aggiunto: E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3818~art3 · fonte del testo

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