[1]La costituzione della Societa' e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.
[2]Lo statuto deve determinare espressamente:
[3]la sede della Societa';
[4]i fini pei quali e' costituita;
[5]le condizioni e le modalita' di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
[6]le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
[7]le discipline alla cui osservanza e' condizionata la validita' delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
[8]l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
[9]la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
[10]la costituzione della rappresentanza della Societa' in giudizio e fuori;
[11]le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Societa' e le modificazioni dello statuto, semprecche' le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
[12]((Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.
[13]E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari)).
Testo vigente dal 19 dicembre 2012
