[1]Trascorso detto biennio, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, dovra' fare eseguire d'ufficio i progetti delle strade comunali, a spese dei relativi Comuni.

[2]Esso fara' intraprendere tosto la compilazione dei progetti relativi ai Comuni che dichiarino di non potere provvedere direttamente, e la spesa di tutti questi progetti verra' ripartita fra i vari Comuni, in ragione del numero di chilometri di strade loro spettanti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1868

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1868-08-30;4613~art14 · fonte del testo

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