[1]Trascorso detto biennio, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, dovra' fare eseguire d'ufficio i progetti delle strade comunali, a spese dei relativi Comuni.
[2]Esso fara' intraprendere tosto la compilazione dei progetti relativi ai Comuni che dichiarino di non potere provvedere direttamente, e la spesa di tutti questi progetti verra' ripartita fra i vari Comuni, in ragione del numero di chilometri di strade loro spettanti.
Testo vigente dal 1 ottobre 1868
