[1]Il Sindaco e' tenuto a presentare ogni anno al Prefetto una relazione sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali, e cosi' il Prefetto al Ministro dei Lavori Pubblici.
[2]Il Ministro presentera' ogni anno al Parlamento una relazione, e proporra' i provvedimenti legislativi che fossero opportuni.
Testo vigente dal 1 ottobre 1868
