Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 234/2001

    Questione infondata
    6 luglio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le tabelle per gli onorari fissi dei consulenti tecnici, siano redatte con riferimento alle tariffe professionali "contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico" e non invece "tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico". Infatti, la denuncia nella sua genericità, si risolve in una critica dell'esercizio della discrezionalità legislativa, senza che, peraltro, sia dato comprendere in quale modo l'auspicato intervento correttivo possa valere a ripristinare la legittimità costituzionale asseritamente vulnerata. M. F.

    Art. 10 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

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  • Ordinanza n. 356/1999

    Questione infondata
    22 luglio 1999

    Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto, premesso che è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), che costituisce preliminare di rito rispetto ad esse; solo ove si fosse pervenuti ad una declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta norma, si sarebbe potuto evitare - secondo la tesi dello stesso rimettente - l'<<altrimenti imposta pronuncia di estinzione>> del giudizio 'a quò, la quale invece verrà ovviamente a precludere qualsiasi esame del merito e, dunque, l'applicabilità delle ulteriori norme denunciate.

    Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

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  • Ordinanza n. 391/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    La correlazione tra il valore economico della controversia e la misura degli onorari variabili dei consulenti tecnici d'ufficio non è assoluta ne' automatica, ed è tutt'altro che irrazionale, giacché riflette il grado di complessità - normalmente diverso - delle indagini e delle attività strumentali svolte dal consulente in controversie di differente valore economico ed è collegata alla misura delle responsabilità assunte dal consulente stesso per gli eventuali danni che egli abbia a cagionare alle parti. Ne' ha rilievo il rischio - inerente alla patologia della funzione - che il consulente aumenti artificiosamente i valori stimati, allo scopo di far lievitare il proprio compenso. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, L. 8 luglio 1980, n. 319).

    Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 1 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002. 106 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La misura degli onorari fissi e di quelli variabili e' stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficolta' dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita. Se l'autorita' giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art2 · fonte del testo

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