Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e

secondo comma, e 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi

spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori

per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria),

promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1999 dal tribunale di

Roma, sui ricorsi riuniti proposti da de Vito Lodovico ed altri,

iscritta al n. 801 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di de Vito Lodovico ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 1999 (pervenuta alla

Corte il 29 novembre 2000) - emessa nel corso di un giudizio di

opposizione promosso da taluni consulenti tecnici d'ufficio, nominati

in una controversia civile, a motivo dell'esiguità degli onorari

liquidati dal giudice istruttore - il tribunale di Roma ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10 e 2, primo e secondo

comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai

periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le

operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria);

che l'ordinanza evidenzia, anzitutto, che il provvedimento

del giudice istruttore, oggetto di opposizione nel giudizio a quo nel

determinare gli onorari a percentuale da corrispondersi ai nominati

consulenti tecnici, in forza degli artt. 2 e 11 del d.P.R. 27 luglio

1988, n. 352, ha, da un lato, escluso la possibilità di liquidare un

compenso che vada oltre l'importo determinabile in base all'ultimo

scaglione e ciò "qualunque sia il valore superiore oggetto

dell'accertamento o della causa" e, dall'altro, affermato "il divieto

di attribuzione di separati compensi in relazione all'unitarietà

dell'incarico conferito", pur osservando che detto divieto sussiste

soltanto per attività materiali "ovvero per la risoluzione di quei

quesiti che rivestono carattere necessitato in quanto propedeutici o

strumentali allo stesso espletamento dell'indagine";

che, inoltre, il rimettente rileva che, "sulla base della

relazione e della stessa motivazione del provvedimento del giudice

istruttore", non sussiste contestazione sulla circostanza per cui i

consulenti tecnici ricorrenti "abbiano valutato beni per importi

complessivamente di molto superiori al miliardo di lire e che la

risposta ai numerosi quesiti ... abbia comportato l'esame e

l'accertamento del valore di numerose ed autonome opere edili,

all'esito di operazioni, di carattere tecnico, revisionale e

finanziario, tra di loro diverse";

che, tanto premesso, il giudice a quo osserva che la

possibilità di adeguamento periodico della misura degli onorari di

cui agli artt. 2 (onorari variabili) e 4 (onorari a vacazione) della

legge n. 319 del 1980 è prevista - con cadenza triennale e in

relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi

al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - dall'art. 10

della medesima legge n. 319;

che, tuttavia, dopo l'emanazione delle tabelle degli onorari

variabili con il d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, si è provveduto al

primo ed unico adeguamento con il d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352,

sicché, a distanza di dieci anni, l'omissione di qualsiasi ulteriore

adeguamento periodico ha determinato una perdita di valore delle

tabelle in vigore dell'ordine di circa il 40, con conseguente

irragionevole ed ingiustificata incidenza sui compensi da liquidarsi,

non più corrispondenti a quelli degli altri professionisti, "e, in

definitiva, sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia,

che, di riflesso, risente della difficoltà di trovare validi

ausiliari non essendo in grado di compensarli convenientemente";

che, peraltro, non può ipotizzarsi, ad avviso del

rimettente, che gli onorari variabili calcolati a percentuale trovino

"il loro naturale adeguamento" in virtù del collegamento al valore

dei beni o delle altre attività oggetto di accertamento, "che si

incrementa nel tempo in termini di valore reale", giacché,

"nella maggior parte dei casi, tali valori sono ancorati, nell'ambito

del procedimento, ad un accertamento da farsi con riferimento ad

epoche, a volte, assai remote";

che, pertanto, il giudice a quo ritiene che l'art. 10 della

legge n. 319 del 1980, "nella parte in cui non prevede che la misura

degli onorari è automaticamente adeguata ogni tre anni, secondo i

criteri previsti dalla stessa norma, a partire dall'ultimo decreto",

si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che, inoltre, quanto alla misura ed ai criteri di

determinazione dei compensi, il rimettente assume che, in forza del

consolidato orientamento della Corte di cassazione, il limite massimo

degli onorari stabilito dalle tabelle non può essere in nessun caso

superato, né è dato operare, a fronte dell'unicità dell'incarico

affidato al consulente, una pluralità di liquidazioni, sulla base di

scaglioni calcolati singolarmente, anche quando oggetto della

consulenza sia una pluralità di valutazioni sia pure tra di loro

autonome;

che, secondo l'ordinanza, tali limitazioni, conseguenti alla

normativa primaria di indirizzo fissata dall'art. 2, primo e secondo

comma, della legge n. 319 del 1980, comportano "una abnorme

contrazione della possibilità di liquidazione degli onorari, nelle

ipotesi in cui il valore dell'oggetto della consulenza, o della

causa, sia superiore ai limiti massimi imposti dalle tabelle, e

quando oggetto della consulenza sia una pluralità di valutazioni,

tra di loro del tutto autonome, la cui somma deve interamente

rapportarsi agli scaglioni previsti, senza che le limitazioni stesse

possano, in casi estremi, essere comunque adeguatamente compensate

con l'applicazione della facoltà di cui all'art. 5 della legge

n. 319 del 1980, sul raddoppio degli onorari";

che, pertanto, il denunciato art. 2, primo e secondo comma,

determina, ad avviso del giudice a quo una situazione irragionevole e

lesiva della buona funzionalità dell'amministrazione della

giustizia, sì da contrastare con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione, nella parte in cui:

- con disposizione asseritamente troppo vaga e generica,

"prevede che le tabelle per gli onorari fissi siano redatte con

riferimento alle tariffe professionali "contemperate dalla natura

pubblicistica dell'incarico" e non invece semplicemente "tenuto conto

della natura pubblicistica dell'incarico";

- "non prevede che, nella determinazione degli onorari, i

criteri di liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola

valutazione, che abbia caratteristiche autonome";

- "non prevede che il giudice, in casi estremi e con

provvedimento specificatamente motivato, possa prescindere dalle

tabelle per adeguare il compenso alla concreta attività svolta dal

consulente".

che, con memoria depositata il 6 marzo 2001, si sono

congiuntamente costituiti i ricorrenti nel giudizio a quo nonché

l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, interventore nel

medesimo giudizio, chiedendo che la sollevata questione venga

dichiarata fondata e ribadendo tali conclusioni con successiva

memoria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale, argomentando più diffusamente con la memoria successivamente

depositata, ha concluso per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza della questione medesima.

Considerato, in via preliminare, che la costituzione dei

ricorrenti nel giudizio a quo e, congiuntamente ad essi, dell'Ordine

degli Ingegneri della provincia di Roma è inammissibile, in quanto

effettuata oltre il termine perentorio di venti giorni dalla

pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale

fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

che, nel merito, quanto alla questione che investe l'art. 10

della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede che

la misura degli onorari è automaticamente adeguata ogni tre anni,

secondo i criteri previsti dalla stessa norma, a partire dall'ultimo

decreto", va rammentato che, con la sentenza n. 41 del 1996, la Corte

ha già ritenuto che l'inadeguatezza degli onorari non dipende da un

difetto legislativo, bensì dall'inerzia delle autorità deputate a

provvedere a siffatto adeguamento (peraltro, intervenuto, quanto agli

onorari liquidati a vacazione, con decreto del Ministro di grazia e

giustizia del 5 dicembre 1997); inerzia alla quale può ovviarsi,

nella materia in esame, non con l'intervento del giudice delle leggi,

ma con altri rimedi;

che, pertanto, alla luce di siffatte considerazioni, non

adducendo il rimettente ragioni tali da indurre ad un diverso avviso,

la questione va dichiarata manifestamente infondata;

che, relativamente al dedotto contrasto con gli artt. 3 e 97

della Costituzione dell'art. 2, primo e secondo comma, della stessa

legge n. 319 del 1980, "nella parte in cui prevede che le tabelle per

gli onorari fissi siano redatte con riferimento alle tariffe

professionali "contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico"

e non invece semplicemente "tenuto conto della natura pubblicistica

dell'incarico"", la denuncia del giudice a quo nella sua genericità,

si risolve, piuttosto, in una critica dell'esercizio della

discrezionalità legislativa, senza che, peraltro, sia dato

comprendere in quale modo l'auspicato intervento correttivo,

consistente nel sostituire la locuzione della legge con quella

proposta dal rimettente, possa valere a ripristinare la legittimità

costituzionale asseritamente vulnerata;

che, dunque, come prospettata, la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

che, quanto al dubbio di costituzionalità che, sempre in

riferimento ai predetti parametri, investe il medesimo art. 2, primo

e secondo comma, "nella parte in cui non prevede che, nella

determinazione degli onorari, i criteri di liquidazione debbano

essere rapportati ad ogni singola valutazione, che abbia

caratteristiche autonome", va osservato che dall'ordinanza non si

evince chiaramente quale sia il criterio seguito, nella specie, con

il provvedimento oggetto di opposizione, non potendo, anzi,

escludersi che esso sia stato quello della pluralità di liquidazioni

degli onorari a fronte di una pluralità di valutazioni tra loro

autonome, applicando l'unicità del compenso soltanto alle operazioni

peritali puramente ripetitive, donde l'insufficiente motivazione in

punto di rilevanza della questione;

che, in ogni caso, il giudice a quo muove dal presupposto che

il principio di corrispondenza tra unicità dell'incarico e unicità

del compenso sia rigidamente affermato come diritto vivente, pur non

disconoscendo egli stesso l'esistenza di altro orientamento, che

ritiene possibile una pluralità di compensi in riferimento ad un

accertamento avente ad oggetto una pluralità di beni con

caratteristiche di autonomia, sì da non assolvere, conclusivamente,

all'obbligo di scegliere, tra una pluralità di opzioni ermeneutiche

possibili, la soluzione ritenuta conforme a Costituzione;

che, dunque, per l'insieme delle considerazioni svolte, la

questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, infine, relativamente alla censura che deduce il vulnus

degli stessi anzidetti parametri da parte del medesimo art. 2, primo

e secondo comma, " nella parte in cui non prevede che il giudice, in

casi estremi e con provvedimento specificatamente motivato, possa

prescindere dalle tabelle per adeguare il compenso alla concreta

attività svolta dal consulente", deve osservarsi che la doglianza

investe una materia rimessa alla discrezionalità legislativa, anche

in ragione della pluralità di scelte cui essa si presta, mentre

esula dai poteri di questa Corte contrastare, con una propria diversa

valutazione, la scelta discrezionale del legislatore circa il mezzo

più adatto per conseguire il fine, dovendosi arrestare questo tipo

di scrutinio alla verifica che il mezzo prescelto non sia, come nel

caso di specie, palesemente incongruo o inadeguato;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980,

n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,

interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta

dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

97 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della

citata legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevate, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, dal medesimo tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della

citata legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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