Art. 5 — Militari considerati in servizio alle armi

[1]Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

[2]1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, a' termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorche' non prestino servizio effettivo alle armi;

[3]2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;

[4]3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;

[5]4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;

[6]5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

[7]6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 311/2000

    Questione infondata
    20 luglio 2000

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, denunciati, in riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare, anziché devolverlo al giudice ordinario, il reato di mancanza alla chiamata commesso da chi abbia rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 230 del 1998 o senza addurre motivo alcuno>>; e, in riferimento al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello stesso codice, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato di mancanza alla chiamata>>. Di analoghe questioni è già stata esclusa, infatti, la fondatezza nelle sentenze n. 73 del 1998 e n. 271 del 2000, nelle quali è stato, tra l'altro, chiarito che, con la chiamata alle armi, sorge un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, è idoneo a costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed è quindi da giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare; che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore non ha ecceduto il limite posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo di pace, giacché, in relazione al delitto di mancanza alla chiamata, tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate; che non può dirsi, inoltre, violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiché i militari che incorrono nel reato di mancanza alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito per legge, che è per essi il tribunale militare; ne' è infine ipotizzabile alcuna lesione dell'art. 3 Costituzione, in ragione della diversità di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata, la quale trova, invero, giustificazione nell'esigenza, non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza.

    Art. 5 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 14 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari