Art. 377 — Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia

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Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 1 novembre 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 469/1990

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 1990

    L'art. 377 c.p.m.p., con il non consentire, se non per ordine del Procuratore Generale militare, il giudizio in contumacia a carico degli imputati del reato di diserzione, finisce con il creare, risparmiando al disertore anche il processo finché permanga la diserzione, un ingiustificato privilegio per i trasgressori più ostinati, dato che non è possibile, a seguito della sentenza n. 503/1989 della Corte costituzionale e delle norme del nuovo codice di procedura penale, l'adozione di una qualunque misura cautelare coercitiva che faccia cessare lo stato di arbitraria assenza. Ne' l'accertata irrazionalità può ritenersi esclusa dalla esistenza della clausola potestativa a discrezione del Procuratore Generale militare, poiché, anche a prescindere dalla compatibilità di siffatto potere con il principio della obbligatorietà dell'azione penale, la disposizione dell'art. 377 c.p.m.p. spiegherebbe comunque i suoi effetti ogniqualvolta quel potere non venisse esercitato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 377 c.p.m.p.. - S. n. 503/1989.

    Art. 377 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 115/1991

    Questione inammissibile
    11 marzo 1991

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 469/1990 e O. nn. 532/1990 e 552/1990.

    Art. 377 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 552/1990

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1990

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 469/1990.

    Art. 377 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art377 · fonte del testo

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