Art. 33 — Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune

[1]La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

[2]1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

[3]2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalita' dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermita' psichica, o alla liberta' vigilata;

[4]3° la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a' termini degli articoli 63 e 64.

[5]La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 363/1996

    Illegittimità dichiarata
    30 ottobre 1996

    È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del codice penale militare di pace, relativamente alla pena accessoria della rimozione, sollevata sotto il profilo che la concorrente applicazione degli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri) e della disposizione impugnata sottrarrebbe la valutazione della pena accessoria al giudice naturale, rimettendola alla pubblica amministrazione e determinerebbe una disparità di trattamento con gli altri militari, i quali, dopo la sent. n. 104 del 1991, non sono più soggetti alla applicazione automatica della destituzione. Invero, la rimozione è una pena militare accessoria, irrogata dall'autorità giudiziaria e non dalla pubblica amministrazione, che può adottare soltanto le misure disciplinari amministrative della perdita del grado e della cessazione dal servizio. La nuova disciplina di cui all'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (che ha espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione) è estranea alla applicazione delle pene accessorie, anche di carattere interdittivo. Tuttavia va ribadito il monito al legislatore per l'ammodernamento del sistema delle pene militari accessorie - con specifico riguardo all'introduzione di pene accessorie temporanee - e per la revisione del codice penale militare nella sua interezza, in aderenza ai valori dettati dalla Costituzione. - V. le precedenti massime A e B, nonché S. nn. 490/1989, 197/1993, 137/1994, 201/1994. red.: A. Franco

    Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri · Art. 34 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri · Art. 33 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art33 · fonte del testo

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