Corte costituzionale

Sentenza n. 363/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/10/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera

f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo

stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa

dell'Arma dei carabinieri), e 33 del codice penale militare di pace,

promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sul ricorso

proposto dal Ministero della difesa contro Mandarà Guglielmo,

iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Investito del ricorso proposto dal Ministero della difesa nei

confronti di Mandarà Guglielmo per l'annullamento della sentenza del

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata

di Catania, n. 318 del 1994, avente per oggetto la perdita del grado

e la cessazione dal servizio del Mandarà, il Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della

legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei

vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri),

e dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con

regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

Il Ministero della difesa, nel ricorso in appello, sostiene che il

Tribunale amministrativo ha erroneamente applicato l'art. 9 della

legge 7 febbraio 1990, n. 19: osservazione, questa, condivisa dal

Collegio rimettente, secondo il quale sorgerebbe in tal modo un

dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e

34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961, nonché dell'art. 33 del

codice militare di pace, con riguardo innanzitutto all'art. 27 della

Costituzione, perché la pena accessoria - al di là della

denominazione che ne sia data - è una vera e propria pena criminale,

a carattere interdittivo. Onde il contrasto con l'art. 27, primo e

terzo comma, della Costituzione, il quale impone ch'essa sia

proporzionata all'entità del fatto commesso e alla personalità

dell'autore: dosaggio che solo il giudice può effettuare, mentre la

competenza a infliggere la sanzione disciplinare è attribuita alla

pubblica amministrazione.

Tali principi non sarebbero rispettati dalle disposizioni

denunciate. A causa della concorrente applicazione delle norme del

codice penale e, in sede amministrativa, della disciplina speciale -

oltre che dell'art. 33 del codice penale militare - la valutazione

sulla pena accessoria è sottratta al giudice naturale e rimessa alla

pubblica amministrazione, che non potrebbe però compiere alcun

apprezzamento discrezionale.

Il Collegio non ignora quanto affermato da questa Corte sulla

destituzione di diritto (in particolare nella sentenza n. 104 del

1991), ma non tralascia di rilevare che lo stato giuridico dei

vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è

regolato da una normativa peculiare, in ragione dei compiti loro

affidati. L'art. 9 della legge n. 19 del 1990 non avrebbe quindi

abrogato gli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge n.

1168 del 1961, e l'art. 33 del codice penale militare di pace. Sì

che vi sarebbe altresì violazione dell'art. 3 della Costituzione,

dal momento che nei confronti dei militari, dopo la sentenza n. 104

del 1991, non opera più la destituzione automatica.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la infondatezza, reputando non corretta la ricostruzione della

normativa proposta dal Collegio rimettente. La rimozione prevista

dall'art. 33 del codice penale militare è infatti una pena militare

accessoria, irrogata dall'autorità giudiziaria e non dalla pubblica

amministrazione; quest'ultima adotta soltanto i provvedimenti di

perdita del grado e di cessazione dal servizio, che sono misure

disciplinari amministrative. Nella normativa in esame non ricorre,

pertanto, alcuna pena militare accessoria, la cui adozione sia

demandata all'autorità amministrativa.

Il denunciato automatismo del provvedimento amministrativo

(consequenziale all'applicazione, da parte del giudice penale, della

pena accessoria) sarebbe comunque attenuato dagli artt. 4 e 8 della

legge n. 19 del 1990, giacché il giudice penale può impedire, di

fatto, l'applicazione della sanzione disciplinare concedendo la

sospensione condizionale della pena, che si estende anche a quella

accessoria.

L'Avvocatura osserva, poi, che secondo la giurisprudenza

amministrativa la perdita del grado non si traduce nel conferimento

all'amministrazione di un potere discrezionale: tale soluzione

interpretativa si risolverebbe, invero, nella sostanziale abrogazione

della norma di rigore dettata dal legislatore a presidio degli

interessi pubblici che qualificano il pubblico impiego militare

rispetto a quello civile. Non sarebbe perciò applicabile l'art. 9

della legge n. 19 del 1990, perché la perdita dell'impiego non

consegue all'esercizio di una potestà amministrativa disciplinare,

ma è l'effetto automatico dell'applicazione di una sanzione penale

accessoria irrogata dal giudice penale, qual è la rimozione

militare. L'Avvocatura richiama, infine, la sentenza n. 490 del 1989,

di inammissibilità, le ordinanze nn. 201 e 137 del 1994 e la

sentenza n. 197 del 1993 che - dichiarando illegittima la decadenza

di diritto - fa salva la pena accessoria dell'interdizione dai

pubblici uffici. Quanto alla sentenza n. 104 del 1991, invocata dal

Collegio rimettente, essa non avrebbe alcuna incidenza sulle

disposizioni penali concernenti le pene accessorie. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 12,

lettera f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168

(Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di

truppa dell'Arma dei carabinieri), e dell'art. 33 del codice penale

militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.

303. Il Collegio rimettente osserva, in primo luogo, che non sarebbe

applicabile alla fattispecie l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990,

n. 19, perché non viene in rilievo, a suo avviso, una sanzione

disciplinare, ma una pena militare accessoria; sempre nel senso della

inapplicabilità varrebbe, poi, la peculiarità dello stato giuridico

dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei

carabinieri. La normativa denunciata sarebbe in contrasto con l'art.

27, primo e terzo comma, della Costituzione: la concorrente

applicazione delle norme del codice penale e della disciplina

speciale, oltre che dell'art. 33 del codice penale militare,

sottrarrebbe infatti la valutazione sulla pena accessoria al giudice,

rimettendola alla pubblica amministrazione; sarebbe violato,

altresì, l'art. 3 della Costituzione, non essendo più soggetti gli

altri militari - dopo la sentenza n. 104 del 1991 - all'applicazione

automatica della destituzione.

2. - Per impostare correttamente la questione, occorre precisare

l'ambito di operatività della disciplina introdotta, per l'Arma dei

carabinieri, dalla legge n. 1168 del 1961, analogamente a quanto

disposto per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica da altri atti

normativi, e segnatamente dall'art. 70 della legge 10 aprile 1954, n.

113, norma già sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale

di questa Corte, nei termini che fra poco si richiameranno. Dati che,

invero, non risultano adeguatamente ponderati dal Collegio

rimettente, e perciò da approfondire.

3. - Il codice penale militare di pace prevede, nell'ambito delle

pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione,

rispettivamente agli artt. 28 e 29. Entrambe hanno carattere

perpetuo; la degradazione si applica a tutti i militari e priva

radicalmente il condannato della qualità di militare, la rimozione

colpisce quelli rivestiti di un grado, e comunque appartenenti a una

classe superiore all'ultima, e fa discendere il militare condannato

"alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe".

È dunque evidente che la pena accessoria della rimozione, di per

sé, non comporta la cessazione dal servizio. La misura espulsiva

trova fondamento nell'art. 12, lettera f), e nell'art. 34, numero 7,

della citata legge n. 1168 del 1961, che stabiliscono la cessazione

dal servizio continuativo per la perdita del grado; quest'ultima

segue in particolare alla condanna, passata in giudicato, nei casi in

cui la legge penale militare preveda la pena accessoria della

rimozione (v. ancora l'art. 34, numero 7, lettera a), della legge n.

1168 del 1961, norma richiamata nel preambolo del decreto

ministeriale, impugnato nel giudizio a quo, che commina la perdita

del grado e la conseguente cessazione dal servizio continuativo). La

perdita del grado e la cessazione dal servizio non sono quindi

inflitte dal giudice penale, pur essendo consequenziali alla

rimozione: esse sono irrogate dall'autorità amministrativa, con un

provvedimento amministrativo.

Questa Corte, vagliando le censure di legittimità costituzionale

mosse ad analoga disposizione dettata per gli ufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 70 della legge

n. 113 del 1954, già menzionata), ha sottolineato come l'art. 9,

comma 1, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, abbia espunto

dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente

in seguito a condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione

di legge; l'art. 70, numero 5, della legge n. 113 del 1954 risulta

pertanto abrogato, con conseguente inammissibilità della questione

di legittimità costituzionale (ordinanza n. 403 del 1992 e, in

precedenza, ordinanze nn. 113 del 1991 e 130 del 1990). La Corte ha

dunque fornito un'ampia interpretazione dell'art. 9, comma 1, della

legge n. 19 del 1990, anche in considerazione del fatto che tale

legge risponde ai principi affermati dalla giurisprudenza

costituzionale in tema di destituzione. Ma il Collegio rimettente,

basandosi su una recente decisione del Consiglio di Stato, ritiene

inapplicabile alla fattispecie detta disposizione e lamenta la

disparità di trattamento che si viene così a determinare a danno

degli appartenenti all'Arma dei carabinieri (in violazione dell'art.

3), eccependo altresì la lesione dell'art. 27 della Costituzione.

Quanto si è detto poc'anzi sulla distinzione fra rimozione e

destituzione, nonché sull'autonomo rilievo della cessazione dal

servizio per perdita del grado - misura espulsiva irrogata

dall'Amministrazione militare - consente di impostare correttamente

il dubbio di costituzionalità delle due disposizioni della legge n.

1168 del 1961.

4. - La questione è fondata, alla luce dell'art. 3 della

Costituzione.

Questa Corte non può che ribadire l'illegittimità della

destituzione di diritto, e la necessità che si svolga il

procedimento disciplinare al fine di assicurare l'indispensabile

gradualità sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le

relative valutazioni. L'automatismo presente nella normativa

denunciata è illegittimo per violazione dell'art. 3 della

Costituzione, con riguardo, innanzitutto, al canone della

razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le

varie, le sentenze nn. 415 e 104 del 1991, 134 del 1992, 126 del

1995). D'altra parte, il trattamento deteriore riservato agli

appartenenti all'Arma dei carabinieri non trova valida ragione

giustificatrice nel loro status militare: questa Corte ha rilevato

come la mancata previsione del procedimento disciplinare, nel

vulnerare le garanzie procedurali poste a presidio della difesa,

finisca per ledere il buon andamento dell'amministrazione militare

sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse

professionali, oltre che l'art. 3 della Costituzione (sentenza n.

126 del 1995).

È quindi da dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.

12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge n. 1168 del

1961, nella parte in cui non prevedono, per la cessazione dal

servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena

accessoria della rimozione, l'instaurarsi del procedimento

disciplinare, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza

costituzionale e sanciti dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990. Va

da sé che spetta all'Amministrazione militare - valutate le

risultanze del procedimento disciplinare - disporre la perdita del

grado e la cessazione dal servizio continuativo, ove ne sussistano i

presupposti.

5. - È invece infondata la censura mossa, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, all'art. 33 del codice penale

militare di pace, dal momento che la nuova disciplina sulla

destituzione dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 9 della legge

n. 19 del 1990, è estranea all'applicazione delle pene accessorie,

anche di carattere interdittivo (ordinanze nn. 201 e 137 del 1994, e

sentenza n. 197 del 1993, di cui v., in particolare, il n. 4 del

Considerato in diritto).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, lettera f),

e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme

sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa

dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono

l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal

servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena

accessoria della rimozione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con regio

decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari