L'art. 322, secondo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 313, fissa in modo autonomo i casi in cui non può essere concessa la libertà provvisoria. E ciò alla stregua dell'art. 261 c.p.m.p., porta ad escludere dal rito militare l'applicabilità automatica in jure condito del regime della libertà provvisoria prevista nel codice di procedura penale (art. 277, modificato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773). Le ragioni che confortano l'autonoma previsione, nel codice penale militare, dei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, non valgono, per il diverso trattamento riservato all'imputato soggetto alla giurisdizione militare rispetto a quello soggetto alla giurisdizione ordinaria in ordine alla concedibilità della libertà provvisoria, nei casi di obbligatorietà del mandato di cattura. Ciò anche perché la carcerazione preventiva, che è giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in modo diverso nel rito ordinario e nel rito militare. D'altronde, un più favorevole trattamento sarebbe riservato al militare che venisse giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario. È, pertanto, illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 322, secondo comma, c.p.m.p..
Art. 322 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 313 Codici penali militari di pace e di guerra