L'articolo 277 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 277. - Facolta' di concedere e revocare la liberta' provvisoria. - All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva puo' essere conceduta la liberta' provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura. Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice puo' ordinare, con la sentenza, la revoca della liberta' provvisoria conceduta nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura".

Testo vigente dal 18 dicembre 1972

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 14/1974

    Parametro
    23 gennaio 1974

    ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del tribunale di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE…

    Art. 253 c.p.p. · Art. 27 cost. · Art. 10 cost. · Art. 277 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 15/1974

    Parametro
    23 gennaio 1974

    ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del tribunale di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REAL…

    Art. 253 c.p.p. · Art. 277 c.p.p. · Art. 253 c.p. · Art. 277 c.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;773~art2 · fonte del testo

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