Art. 27 — Sostituzione della reclusione militare alla reclusione

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[1]Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, e' sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione.

[2]Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 5 agosto 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 358/1993

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 1993

    La prevista sostituzione, per i reati militari commessi da militari, della reclusione comune con quella militare, pur essendo il frutto di una scelta discrezionale - dal momento che non sussiste un obbligo costituzionale di sottoporre a pena militare la commissione di un reato militare - e in sé non irragionevole, da' luogo a manifesta incongruenza quando sia applicata nei confronti del soggetto che rifiuti di prestare il servizio di leva per motivi di coscienza. Infatti, poiché lo scopo primario della reclusione militare è quella del recupero del condannato al servizio alle armi appare, innanzitutto, contraddittorio basare sull'adduzione di giustificati motivi di coscienza un trattamento punitivo per il rifiuto del servizio militare all'esito del quale si prevede l'esonero dal servizio e, al tempo stesso, far consistere quel trattamento in modalità volte al recupero del soggetto al servizio militare; in secondo luogo, l'applicazione nei confronti dell'obiettore per motivi di coscienza, di un trattamento punitivo - qual'è la reclusione militare - volto al recupero del soggetto alle armi, potrebbe farlo incorrere in altri reati connessi al rifiuto del servizio dando luogo a quella "spirale delle condanne" negatrice di ogni valore collegato alla finalità rieducativa della pena. Deve essere pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p., nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto dall'art. 8, comma secondo, l. 15 dicembre 1972 n. 772. - Sulle finalità della reclusione militare v. S. n. 414/91. Sul trattamento sanzionatorio previsto per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza v. S. nn. 409/1989 e 343/1993.

    Art. 27 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 3 cost. · Art. 19 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 409/1989

    Illegittimità dichiarata
    18 luglio 1989

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nell…

    Art. 8 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 2 Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 · Art. 2 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art27 · fonte del testo

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