[1]Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali e' stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.

[2]Quando e' indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art1 · fonte del testo

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