Corte costituzionale

Sentenza n. 358/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice

penale militare di pace e dell'art. 3, terzo comma, della legge 29

aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare)

promossi con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di Conforto

Filippo, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1992; ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal

Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di

Grecchi Massimo, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Filippo

Conforto, imputato del reato di cui all'art. 8, secondo comma, della

legge 15 dicembre 1972, n. 772, per aver rifiutato, prima di

assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili

motivi di coscienza basati su convincimenti religiosi, il Tribunale

militare di Padova, all'esito del dibattimento, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

formato dagli artt. 27 del codice penale militare di pace e 3, terzo

comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del

condannato militare), nella parte in cui dispongono che la pena della

reclusione debba essere convertita in reclusione militare anche nel

caso di condanna per il reato previsto e punito dall'art. 8, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Il giudice rimettente premette che, benché l'art. 8, secondo

comma, della legge n. 772 del 1972, preveda la pena della reclusione

(comune), ormai è indiscusso in dottrina e in giurisprudenza che

tale pena debba, ai sensi dell'art. 27 c.p.m.p., essere convertita in

quella della reclusione militare. Simile interpretazione, del resto,

troverebbe conferma nel terzo comma dell'art. 3 della legge n. 167

del 1983, il quale, disciplinando la posizione dei condannati per

reati militari originati da obiezione di coscienza, presuppone sia

che gli stessi espiino la pena in uno stabilimento penitenziario

militare, sia che la pena da espiare sia la reclusione militare.

Secondo il giudice a quo, la sostituzione della reclusione comune

con quella militare darebbe nuovamente luogo alla spirale delle

condanne che la legge n. 772 del 1972 intendeva interrompere. È

evidente, infatti, prosegue il giudice a quo, che nel carcere

militare l'obiettore di coscienza, essendo, come ogni altro

condannato militare, soggetto a istruzioni civili e militari (R.D. 10

febbraio 1943, n. 306) e, quindi, destinatario di ordini e

disposizioni dei superiori gerarchici, presumibilmente commette

ancora reati militari determinati dalla obiezione di coscienza, dal

momento che la contrarietà all'uso delle armi per radicati motivi

religiosi (nel caso si tratta di "testimone di Geova") comporta il

rifiuto del servizio militare nella sua globalità e, quindi, anche

di quegli aspetti che si verificano nell'ambiente carcerario

militare. Né il fatto che l'amministrazione penitenziaria si

autolimiti nei confronti degli obiettori di coscienza appare

sufficiente ad eliminare il contrasto tra la previsione della

sostituzione della pena comune con quella militare e l'art. 19 della

Costituzione (diritto di professare liberamente la propria

religione).

La norma impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 3 della

Costituzione, sia perché all'obiettore che commette il reato di cui

all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, sarebbe

riservato un trattamento diverso da quello stabilito per l'obiettore

che commette il reato di cui all'art. 8, primo comma, della stessa

legge (rifiuto del servizio sostitutivo civile), sia perché allo

stesso obiettore verrebbe fatto un trattamento pari a quello degli

altri condannati militari che non abbiano una posizione di

contrarietà all'uso delle armi e al servizio militare. Da ultimo, la

previsione della reclusione militare per l'obiettore di coscienza

contrasterebbe con il principio della finalità rieducativa della

pena (art. 27, terzo comma della Costituzione), per la cui attuazione

non si può prescindere dal rispetto delle convinzioni di coscienza

del condannato.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che l'imputato

dovrebbe essere condannato per il reato di cui all'art. 8, secondo

comma, della legge n. 772 del 1972 e, inoltre, dovrebbe

effettivamente scontare la pena della reclusione militare, non

potendo beneficiare della sospensione condizionale della pena, in

considerazione del fatto che non è possibile prevedere che egli si

asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. - Il Tribunale militare di Padova ha sollevato identica

questione all'esito del dibattimento svoltosi nel procedimento penale

nei confronti di Massimo Grecchi, anch'egli imputato del reato di cui

all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per

aver rifiutato globalmente il servizio militare essendosi dichiarato

"testimone di Geova". L'ordinanza è identica alla precedente.

2.1. - È intervenuto in questo giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata, per essere già stata dichiarata non

fondata con la sentenza n. 409 del 1989. Considerato in diritto

1. - Con ordinanza regolarmente notificata e depositata, il

Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo comma,

della Costituzione, nei confronti degli artt. 27 del codice penale

militare di pace e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167

(Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui

dispongono che la pena della reclusione debba essere convertita in

reclusione militare anche nel caso di condanna per il reato previsto

dall'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772

(Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza).

Lo stesso Tribunale di Padova ha successivamente sollevato, con

ordinanza identica alla precedente, una medesima questione di

legittimità costituzionale nel corso di un distinto, ma analogo,

procedimento penale.

Poiché le due indicate ordinanze sottopongono a questa Corte la

stessa questione di legittimità costituzionale, i relativi giudizi

vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del

profilo concernente l'art. 3, terzo comma, della legge n. 167 del

1983, ai sensi del quale "i condannati per reati militari originati

da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad

un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro

della difesa, per prestarvi servizio". Posto che le stesse ordinanze

di rimessione, anche se contengono nel proprio dispositivo il

riferimento al citato art. 3, terzo comma, come disposizione che

concorre a determinare la norma impugnata, in realtà utilizzano il

detto articolo soltanto al fine di corroborare la propria

interpretazione dell'art. 27 c.p.m.p., non si può minimamente

dubitare della estraneità della disposizione ora considerata

rispetto al problema relativo alla sostituzione della reclusione

comune con quella militare in ordine alla sanzione prevista dall'art.

8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972. In altri termini,

poiché la norma denunziata non è il prodotto del combinato disposto

formato dal citato art. 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983 e

dall'art. 27 c.p.m.p., ma deriva direttamente ed esclusivamente dalla

disposizione da ultimo menzionata, non può non concludersi per

l'inammissibilità, dovuta a irrilevanza, del profilo relativo al

ricordato art. 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983.

3. - Va, invece, accolta la questione di legittimità

costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 27 c.p.m.p..

I giudici a quibus sottopongono all'esame di questa Corte una

norma frutto di una loro interpretazione, che, peraltro, è

pacificamente condivisa dalla giurisprudenza di merito dei tribunali

militari. Tale interpretazione muove dalla premessa secondo la quale

la reclusione prevista dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 772

del 1972, sarebbe la reclusione comune, in virtù del rilievo che, ai

fini della determinazione della stessa pena, la disposizione appena

citata opera il rinvio alla sanzione stabilita dal comma precedente,

concernente il reato compiuto da chi, ammesso ai benefici previsti

dalla legge sull'obiezione di coscienza, rifiuti il servizio non

armato o il servizio sostitutivo. Pertanto, poiché coloro che

rifiutano globalmente il servizio militare in tempo di pace, prima di

assumerlo, adducendo i motivi di coscienza riconosciuti dal

legislatore nell'art. 1 della legge prima indicata (art. 8, secondo

comma), sono esonerati dal servizio militare soltanto dopo aver

espiato la pena loro inflitta (v. art. 8, terzo comma), ad essi si

applica il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 27 c.p.m.p.

per coloro che commettono reati militari nella qualità soggettiva di

militari. Secondo il citato art. 27, infatti, "alla pena della

reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari,

è sostituita la pena della reclusione militare di eguale durata,

quando la condanna non importa la degradazione". E, dal momento che

per il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del

1972, è prevista una pena edittale che va da sei mesi a due anni di

reclusione (a seguito della sentenza n. 409 del 1989 di questa

Corte), l'impossibilità del verificarsi della condizione della

degradazione (la quale consegue alla irrogazione di una pena

superiore ai cinque anni di reclusione) rende sistematica, in

riferimento al delitto considerato, la sostituzione della reclusione

comune con quella militare.

Sempre ad avviso dei giudici a quibus, l'interpretazione ora

riferita si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 19 e 27, terzo

comma, della Costituzione, poiché rende effettivo il rischio della

c.d. spirale delle condanne: la contrarietà all'uso personale delle

armi e il rifiuto totale di prestare il servizio militare in una

qualsiasi delle forme previste amplificano, infatti, la probabilità

che, di fronte alle istruzioni militari e agli ordini dei superiori

gerarchici, normalmente collegati allo svolgimento della reclusione

militare, l'obiettore globale incorra nuovamente nella commissione di

reati di rifiuto del servizio militare (disobbedienza, diserzione,

ecc.), determinata dagli stessi motivi di coscienza che l'hanno

indotto a rifiutare in radice l'adempimento dell'obbligo di leva.

4. - La posizione dei giudici a quibus va condivisa poiché la

norma denunziata si pone in palese contrasto con gli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione.

Premesso che non sussiste un obbligo costituzionale di sottoporre

a pena militare la commissione di un reato militare e che la

disposizione contenuta nell'art. 27, c.p.m.p., come ha già precisato

questa Corte nella sentenza n. 409 del 1989, è frutto di una scelta

discrezionale del legislatore in sé non irragionevole, occorre

sottolineare che, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello

Stato, le ordinanze introduttive dei presenti giudizi pongono una

questione formalmente e sostanzialmente diversa da quella decisa con

la sentenza appena ricordata. I giudici a quibus, infatti, non

contestano la razionalità in sé del principio della sostituzione

della reclusione comune con quella militare quando un reato militare

sia commesso da un militare, come è avvenuto nel giudizio

precedente, il cui unico parametro era costituito dall'art. 3 della

Costituzione, sotto specie di "norma-base" del generale principio di

ragionevolezza. Essi, invece, dubitano che la regola posta dall'art.

27 c.p.m.p., pur legittima in sé, dia luogo a svolgimenti

incongruenti e irragionevoli quando sia applicata al reato di rifiuto

del servizio militare per giustificati motivi di coscienza (art. 8,

secondo comma, della legge n. 772 del 1972), in riferimento al valore

relativo alla finalità rieducativa della pena (art. 27 della

Costituzione), al diritto inviolabile di professare liberamente la

propria religione (art. 19 della Costituzione) e al principio di

parità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di reato legate a

violazione di norme sull'obiezione di coscienza (art. 3 della

Costituzione).

Nella sentenza n. 414 del 1991 questa Corte ha chiaramente

affermato che, anche se le finalità rieducative richieste dall'art.

27 della Costituzione devono inerire tanto alla reclusione comune

quanto a quella militare, tuttavia "i fini della rieducazione per il

condannato militare e per quello comune si rivelano ( ..) divergenti:

il prevalente recupero al servizio militare per il primo, il

reinserimento sociale per il secondo". Dall'affermazione di questi

principi appare evidente che la reclusione militare, il cui scopo

primario è il recupero del condannato al servizio alle armi, dà

luogo a manifeste incongruità quando sia applicata a un obiettore

totale punito ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772

del 1972.

L'applicazione a tale caso dell'art. 27 c.p.m.p. si rivela,

innanzitutto, in aperta contraddizione con la particolare struttura

di quel reato e, specialmente, con l'elemento costitutivo

rappresentato dal rifiuto del servizio militare per motivi di

coscienza riconosciuti dallo stesso legislatore come meritevoli di

tutela, elemento cui è collegata la liberazione successiva del

condannato dall'obbligo della leva. In altri termini, la legge non

può, senza cadere in palese contraddizione, basare sull'adduzione di

giustificati motivi di coscienza un trattamento punitivo per il

rifiuto del servizio militare all'esito del quale si prevede

l'esonero dal servizio stesso e, nello stesso tempo, far consistere

quel trattamento in modalità vo'lte prevalentemente nel recupero del

soggetto al servizio militare.

Un'ulteriore incongruenza, di particolare incidenza pratica, è

poi data dal rilievo, svolto anche dai giudici a quibus, secondo il

quale irrogare la reclusione militare - e quindi, un trattamento

volto al recupero del condannato al servizio militare - nei confronti

di una persona che, per imprescindibili motivi di coscienza

consistenti in convincimenti religiosi riconosciuti in generale come

meritevoli di tutela da parte del legislatore, si dichiara contraria

in ogni circostanza all'uso personale delle armi e, su tale base,

rifiuta totalmente il servizio militare, significa sottoporre la

stessa persona alla forte probabilità di incorrere in altri reati

connessi al rifiuto del servizio militare e di cadere, quindi, in

quella "spirale delle condanne" negatrice di ogni valore collegato

alla finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, della

Costituzione) (v. in proposito sent. n. 343 del 1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p.

nella parte in cui consente che la conversione della pena della

reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire

in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto

nell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo

comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 3, terzo comma,

della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del

condannato militare), dal Tribunale militare di Padova, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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