Corte costituzionale

Sentenza n. 409/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo,

terzo ed ultimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme

per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) quale sostituito

dall'art. 2, della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli

artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per

il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e dell'art. 27

c.p.m.p., promossi con ordinanze emesse il 5 maggio 1988 (nn. 5

ordd.), il 12 maggio 1988, il 29 giugno 1988 e il 14 luglio 1988 dal

Tribunale militare di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 459,

466, 467, 468, 469, 470, 471 e 472 del reg. ord. 1988 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale

dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Neri Leonardo nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore

Renato Dell'Andro;

Uditi l'avv. Mauro Mellini per Neri Leonardo e l'Avvocato dello

Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con cinque ordinanze d'identico contenuto, emesse il 5 maggio

1988 nei procedimenti penali a carico di Neri Leonardo (Reg. ord.

n.459/88), Abati Marco (Reg. ord. n. 466/88), Mainardi Gian Marco

(Reg. ord. n. 467/88), Tripolini Enzo (Reg. ord. n. 468/88) e

Fortunato Antonio (Reg. ord. n. 469/88) tutti imputati del delitto di

rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza di cui

all'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale sostituito

dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, il Tribunale

militare di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13,

25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 103, ultimo comma,

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo,

terzo ed ultimo comma, della citata legge n. 772/1972.

In primo luogo, il giudice a quo ritiene che le norme impugnate

contrastino con quel complesso di disposizioni costituzionali (artt.

2, 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, Cost.) che

consentirebbero di qualificare il diritto penale come extrema ratio

di tutela della società, oltreché con l'art. 103, ultimo comma,

Cost. Sulla base di tale assunto, l'incriminazione penale sarebbe

consentita solo a tutela di beni giuridici di rilevanza

costituzionale, rispettando il principio di proporzionalità fra bene

tutelato e bene sacrificato dalla sanzione penale e sempre che sia

accertata l'insufficienza degli altri strumenti di tutela civile od

amministrativa. Invero, con l'entrata in vigore degli artt. 1 e segg.

della già citata legge n. 772 del 1972 e dell'art. 2 della legge 24

dicembre 1986, n. 958, si sarebbe realizzata una rinuncia, da parte

dell'ordinamento, a pretendere dagli obiettori di coscienza

l'adempimento dell'obbligo del servizio militare e pertanto non vi

sarebbe più necessità di tutela penale dello stesso obbligo.

In secondo luogo, la sanzione penale prevista dall'art. 8 della

legge n. 772 del 1972 non avrebbe più alcuna ragionevole

giustificazione sia perché ormai lo Stato, con il riconoscere

l'alternativa del servizio civile, mostra di non avere più interesse

alla prestazione del servizio militare da parte degli obiettori di

coscienza, tanto più che questi ultimi, una volta scontata la pena,

sarebbero affrancati da quel servizio (terzo comma dell'art. 8) sia

perché la sanzione penale in esame, invece di tendere alla

rieducazione del condannato, come prevede l'art. 27 della

Costituzione, finirebbe con il fargli conseguire - a pena espiata il

risultato delittuoso che egli si era prefisso e cioè il non prestare

il servizio militare.

Del resto, proseguono le ordinanze di rimessione, analoga sanzione

penale, che andrebbe mantenuta, esiste già nel codice penale

militare di pace (art. 151) ma molto meno severa di quella di cui al

secondo comma del citato art. 8. Di qui l'ulteriore profilo di

incostituzionalità di quest'ultima sanzione in pregiudizio

dell'obiettore di coscienza, che verrebbe trattato in modo diverso da

un qualsiasi altro renitente.

2. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 459 del 1988 si è

costituita la parte privata Neri Leonardo, che ha concluso per

l'accoglimento della questione, sottolineando, in particolare, il

contrasto della disciplina sanzionatoria dettata dalla disposizione

impugnata con l'art. 3 Cost.

3. - Con altre tre ordinanze d'identico contenuto, emesse il 12

maggio 1988 nel procedimento penale a carico di Szumsky Carmelo

Vivian (Reg. ord. n. 470/88) il 29 giugno 1988 nel procedimento

penale a carico di Gatelli Maurizio ed altri (Reg. ord. n. 471/88) ed

il 14 luglio 1988 nel procedimento penale a carico di Grillo

Francesco ed altri (Reg. ord. n. 472/88) tutti imputati del delitto

di rifiuto del servizio militare di leva di cui all'art. 8 legge n.

772 del 1972, il Tribunale militare di Napoli ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo

comma, questione identica a quella già sollevata dalle precitate

ordinanze di rimessione ed altra questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 103 Cost., dell'art. 27

c.p.m.p.

4. - Nel giudizio promosso con ordinanza n. 470 del 1988 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non

fondatezza delle proposte questioni.

L'Avvocatura osserva che il riferimento all'art. 151 c.p.m.p.

appare improponibile anche sotto il profilo della disparità di

trattamento. Tale norma punisce, infatti, la "mancanza alla chiamata"

del militare di leva, ossia un evento che non ha relazione alcuna con

il caso in esame. Invero l'obiettore rifiuta deliberatamente, per

ragioni di coscienza, la prestazione di qualsiasi servizio ed assume,

quindi, una preclusiva posizione di principio. Viceversa, la recluta

che non si presenta alla chiamata entro il quinto giorno potrebbe

anche essere un perfetto soldato ed aver commesso quell'omissione per

motivi che, pur non giustificandolo, in nulla contrastino con la sua

volontà d'adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare.

L'art. 151 c.p.m.p. configura, in sostanza, un reato militare

formale, la cui fattispecie non appare confrontabile, anche per la

gravità di gran lunga minore, con la fattispecie prevista e punita

dall'art. 8 della legge n. 772 del 1972. Quanto alle altre censure

prospettate dal giudice a quo l'Avvocatura rileva che debba esser

tenuto presente il disposto dell'art. 52 Cost. non tanto nella parte

in cui proclama che la difesa della Patria è sacro dovere del

cittadino quanto laddove viene prescritto che "il servizio militare

è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge...".

Infatti, l'avere il legislatore previsto, negli artt. 1 e segg. della

legge n. 772 del 1972, il servizio militare non armato ed il servizio

sostitutivo civile non equivale ad aver rinunciato alla tutela

dell'obbligatorietà del servizio militare di leva. E tale tutela è,

appunto, assicurata dal secondo comma dell'art. 8 della stessa legge,

attraverso la sanzione penale: quest'ultima è, invero, l'unica

reazione adeguata alla violazione d'un interesse costituzionalmente

rilevante. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, essendo

identiche od analoghe, possono, riuniti i procedimenti, essere decise

con unica sentenza.

2. - Le predette ordinanze, nel sottoporre a controllo di

legittimità costituzionale l'art. 8, secondo, terzo ed ultimo comma,

della legge n. 772 del 1972, fanno riferimento agli artt. 2, 3, 13,

25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, Cost. e, cioè, a quel

complesso di parametri che consentono di qualificare il diritto

penale come extrema ratio di tutela della società. L'incriminazione

penale, secondo le ordinanze di rimessione, sarebbe consentita

soltanto a tutela di beni di rilevanza costituzionale, secondo un

principio di proporzionalità fra beni tutelati ed interessi

sacrificati dalla sanzione penale, allorché sia accertata

l'insufficienza degli altri strumenti di tutela civile od

amministrativa. Poiché con gli artt. 2 della legge 24 dicembre 1986,

n. 958 e 1 e segg. della legge 15 dicembre 1972, n. 772 si rinuncia a

pretendere dagli obiettori di coscienza l'adempimento dell'obbligo

del servizio militare, non esisterebbe più, nei confronti di tutti

gli obiettori di coscienza, e quindi anche di quelli indicati

dall'art. 2 della citata legge n. 772 del 1972, la necessità della

tutela dell'obbligatorietà del servizio militare.

Nel prendere in esame le argomentazioni ora riportate va premesso

che le medesime arbitrariamente unificano tre distinti principi: il

primo, indicato di recente da autorevole dottrina, secondo il quale

non sono legittime incriminazioni penali a tutela di beni non

espressivi di valori costituzionalmente rilevanti (o significativi);

il secondo, enunciato come principio di proporzionalità (valido per

l'intero diritto pubblico) a termini del quale la scelta dei mezzi o

strumenti, da parte dello Stato, per raggiungere i propri fini "va

limitata da considerazioni razionali rispetto ai valori": nel campo

del diritto penale, il principio equivale a negare legittimità alle

incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere

finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena,

danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società

sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da

quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette

incriminazioni; ed il terzo principio, di sussidiarietà del diritto

penale (quest'ultimo considerato come extrema ratio) secondo il quale

è legittimo ricorrere alla sanzione penale soltanto allorché gli

altri rami dell'ordinamento non offrano adeguata tutela ai beni che

s'intendono garantire. I predetti principi, benché collegati (ad es.

la non legittimità dell'incriminazione di fatti lesivi di beni non

costituzionalmente rilevanti equivale anche a ridurre l'ambito del

penalmente rilevante, come sancito dal principio di sussidiarietà)

sono fra loro autonomi, indipendenti (ad es., non basta che

l'incriminazione attenga ad un bene costituzionalmente rilevante per

totalmente adempiere al principio di sussidiarietà, giacché, ove

gli altri rami siano in grado d'offrire adeguata tutela allo stesso

bene, non è legittimo che quest'ultimo sia penalmente garantito, non

essendo l'incriminazione del fatto lesivo del predetto bene extrema

ratio).

3. - In ordine al primo dei principi ora ricordati, ed a parte

ogni questione relativa alla censurabilità (od ai limiti di

censurabilità) in questa sede delle norme ordinarie violatrici dello

stesso principio, non sorge alcun dubbio sulla significatività (o

rilevanza) costituzionale dell'obbligatorietà del servizio militare:

le stesse ordinanze di rimessione, infatti, non contestano (e come

potrebbero?) che sia costituzionalmente garantito, con espressa

dichiarazione, l'obbligatorietà del servizio militare.

Le ordinanze in esame sostengono, invece, che, poiché

l'amministrazione militare, ai sensi degli artt. 1 e segg. della

legge 15 dicembre 1972, n. 772, rinuncia a pretendere la prestazione

del servizio militare da parte degli obiettori di coscienza, allo

stesso modo dovrebbe comportarsi nei confronti degli obiettori di cui

all'art. 8, secondo comma, della predetta legge, mancando anche

nell'ipotesi di cui al citato comma l'interesse a pretendere

l'adempimento dell'obbligo del servizio militare; tanto più che, a

pena espiata, il condannato viene esonerato, ai sensi del terzo comma

dello stesso art. 8, dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'assunto, ora riportato, non è condividibile.

Anzitutto, le situazioni di cui agli artt. 1 e segg. della legge

in esame sono certamente diverse da quelle di cui al secondo comma

dell'art. 8 della stessa legge. Vale appena ricordare che la

dottrina, sotto la generica etichetta di "obiezione di coscienza",

distingue varie specie (obiezione assoluta e relativa, totale e

particolare, ecc.) e che la figura dell'obiettore di coscienza

prevista dagli artt. 1 e segg. della legge in discussione è quella

di chi, pur adducendo gli stessi motivi "di coscienza" previsti dal

secondo comma dell'art. 8 (quest'ultimo comma, in ordine al movente

del rifiuto ivi indicato, rinvia, infatti, ai motivi di cui all'art.

1) fa domanda, ai sensi del primo comma dell'art. 2, d'essere ammesso

(cfr. art. 5) a prestare servizio militare non armato o servizio

alternativo civile. Or la situazione di chi è contrario all'uso

personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza ma nello

stesso tempo richiede ed ottiene d'essere ammesso a prestare servizio

militare non armato o servizio alternativo civile è diversa e non

comparabile con l'ipotesi di chi, pur adducendo gli stessi motivi di

coscienza, totalmente rifiuta, in tempo di pace, prima d'assumerlo,

il servizio militare di leva, rifiutandosi, così, d'adempiere a

doveri di solidarietà sociale sanciti dall'art. 2 Cost.

Né è accoglibile l'assunto secondo il quale quanto qui

sostenuto, se vale nei confronti di coloro che non propongono domanda

di prestare servizio militare non armato o servizio civile

alternativo (soltanto la non presentazione di tale domanda indurrebbe

a ritenere che l'obiettore di coscienza, nell'ipotesi di cui al

secondo comma dell'art. 8, totalmente rifiuti il servizio militare di

leva ed insieme ogni tipo di servizio militare, anche non armato, ed

ogni servizio alternativo civile, così dimostrando avversione a

doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) non varrebbe

nei confronti degli obiettori che la predetta domanda presentano, non

ottenendo, tuttavia, d'essere ammessi al servizio militare non armato

od al servizio civile alternativo.

Anzitutto, l'amministrazione militare dello Stato non può non

premunirsi contro eventuali frodi: ed all'uopo la legge predispone

strumenti idonei a raccogliere e verificare gli elementi utili ad

accertare la fondatezza e sincerità (cfr. art. 3, primo comma e 4,

terzo comma, della legge n. 772 del 1972) dei motivi addotti

dall'obiettore di cui al primo comma della stessa legge (la

composizione delle commissioni all'uopo istituite è specificamente

tecnica): e d'altra parte la dottrina, nel sottolineare la

discrezionalità puramente tecnica delle predette commissioni, è

dell'avviso che al Ministro della difesa spetti il solo potere di

controllo sulla legittimità formale dell'operato delle commissioni

stesse e sostiene che la non vincolatività del parere delle predette

commissioni nei confronti del Ministro (che decide sulla domanda di

cui al primo comma dell'art. 3 della legge n. 772 del 1972) riguardi

soltanto la scelta tra l'assegnazione al servizio militare non armato

ovvero a quello civile (qualora l'interessato non abbia esercitato la

facoltà di "optare" per il secondo) e ricorda anche che, per quanto

la legge nulla espressamente disponga sugli eventuali mezzi

d'impugnazione del citato decreto ministeriale, il medesimo,

trattandosi di atto amministrativo, è impugnabile, secondo i

principi generali della giustizia amministrativa, con ricorso agli

organi di giurisdizione amministrativa o con ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica.

Le situazioni di cui agli artt. 1 e segg. della legge in esame

sono diverse da quelle di cui al secondo comma dell'art. 8, anche

perché, in queste ultime (non esiste, infatti, alcun controllo sulla

fondatezza e sincerità dei motivi addotti per il rifiuto di cui al

precitato comma) l'allegazione dei motivi vale sia per asseverare il

rifiuto globale di prestare, in ogni caso, servizio militare (pur

esistendo la possibilità di prestare servizio civile o militare non

armato) sia per escludere dal trattamento di cui al secondo e terzo

comma dell'art. 8 coloro che, a giustificazione del rifiuto, adducano

motivi politici.

E, certo, chi rifiuta d'adempiere a doveri di solidarietà sociale

costituzionalmente sanciti non è equiparabile a chi, invece,

nell'atto in cui dichiara d'essere contrario all'uso personale delle

armi per imprescindibili, giuridicamente controllati, motivi di

coscienza, quei doveri di solidarietà puntualmente adempie chiedendo

(ed ottenendo, essendo fondati e sinceri gli addotti motivi di

coscienza) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al

servizio civile alternativo.

In base alle precedenti considerazioni, va disatteso l'assunto,

innanzi ricordato, secondo il quale il legislatore ordinario, per non

aver tutelato il bene di cui al secondo comma dell'art. 52 Cost.,

nelle ipotesi previste dagli artt. 1 e segg. della legge n. 772 del

1972, avrebbe completamente rinunciato alla tutela dello stesso bene.

Anzitutto, il legislatore ordinario non può mai "sminuire" o

"rinunciare" alla tutela di valori costituzionalmente rilevanti (e,

perdippiù, come nella specie, espressamente enunciati dalla Carta

fondamentale). Ma è lo stesso legislatore costituzionale a sancire,

nel secondo comma dell'art. 52 Cost., che "il servizio militare è

obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge". L'avere il

legislatore ordinario, con le disposizioni di cui agli artt. 1 e

segg. della legge n. 772 del 1972, subordinato la tutela della

prestazione del servizio militare armato, di cui all'art. 52, secondo

comma, Cost., alla tutela d'altro bene, pur costituzionalmente

rilevante, la libertà di coscienza, nella situazione di cui agli

stessi articoli (nella quale, si ripete, vengono puntualmente

realizzati i doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.)

non equivale, certo, a totale rinuncia alla tutela

dell'obbligatorietà del servizio militare di cui al predetto secondo

comma dell'art. 52 Cost.: tale obbligatorietà è, pertanto,

legittimamente tutelata nell'ipotesi di cui al secondo comma

dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972.

4. - In relazione ai precitati altri due principi, di

"proporzionalità" e "sussidiarietà" del diritto penale, va

precisato che soltanto il richiamo al principio di proporzionalità

risulta fondato, nel ristretto senso, come si avrà modo di notare

fra poco, che risulta sproporzionata e manifestamente irrazionale la

quantità di pena comminata dal contestato secondo comma dell'art. 8

della legge in esame per l'ipotesi delittuosa ivi prevista mentre

infondato appare il richiamo al principio di "sussidiarietà", almeno

nei limiti in cui tal richiamo può esser preso in considerazione in

questa sede.

Non v'è dubbio, infatti, che il legislatore non è

sostanzialmente arbitro delle sue scelte criminalizzatrici ma deve,

oltre che ancorare ogni previsione di reato ad una reale dannosità

sociale, circoscrivere, per quanto possibile, tenuto conto del rango

costituzionale della (con la pena sacrificata) libertà personale,

l'ambito del penalmente rilevante ma è anche indubbio che le

valutazioni, dalle quali dipende la riduzione del numero delle

incriminazioni, attengono a considerazioni generali (sulla funzione

dello Stato, sul sistema penale, sulle sanzioni penali) e particolari

(sui danni sociali contingentemente provocati dalla stessa esistenza

delle incriminazioni, dal concreto svolgimento dei processi e dal

modo d'applicazione delle sanzioni penali) che, per loro natura, sono

autenticamente ideologiche e politiche e, pertanto, non formalmente

controllabili in questa sede. La non applicazione, da parte del

legislatore ordinario, dei criteri informatori di politica criminale

(quale quello di "sussidiarietà" del diritto penale)

costituzionalmente sanciti, possono, infatti, essere censurati da

questa Corte solo per violazione del criterio di ragionevolezza e per

indebita compressione del diritto fondamentale di libertà

costituzionalmente riconosciuto.

L'aver il legislatore ordinario usato la sanzione penale della

reclusione per il recupero alla comunità nazionale di chi, sia pur

adducendo motivi di coscienza, rifiuta d'adempiere agli obblighi di

solidarietà sociale, quale quello sancito dal secondo comma

dell'art. 52 Cost., non solo non è manifestamente irrazionale ma,

data la particolare gravità del fatto di cui al secondo comma

dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, appare, nei limiti delle

valutazioni qui operabili, sufficientemente giustificato. Né esiste,

nell'incriminazione di cui al comma da ultimo citato, indebita

compressione del diritto fondamentale di libertà costituzionalmente

riconosciuto, giacché tale compressione viene operata per

equilibrare la grave lesione ad un bene, espressamente riconosciuto

dalla Costituzione e, pertanto, di rilevanza e significatività

costituzionale.

Anche se il legislatore avesse presunto per "fondati e sinceri" i

motivi addotti dal soggetto attivo del delitto di cui al secondo

comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, non erano a

disposizione dello stesso legislatore altre "impensabili" misure

sanzionatorie, quali, ad es. un assurdo, coatto servizio militare non

armato od un, del pari assurdo, coatto servizio civile alternativo:

non rimaneva, dunque, per il recupero del soggetto attivo che il

ricorso alla sanzione penale detentiva. Ed è del tutto inaccoglibile

l'assunto secondo il quale, nell'ipotesi in esame, una sanzione

pecuniaria avrebbe potuto raggiungere lo stesso scopo della

reclusione, giacché (a parte ogni questione relativa alla disparità

di posizioni, rispetto alla sanzione pecuniaria, degli obbligati al

servizio di leva) come s'è già avvertito, la gravità del delitto

importa, nella specie, tenuto anche conto della particolarità dei

soggetti attivi, una rieducazione adeguata ai singoli devianti,

realizzata attraverso "trattamenti" carcerari specificamente

individualizzati.

5. - Le ordinanze di rimessione contestano da un canto che la pena

possa favorire il condannato (e ciò avverrebbe, nell'ipotesi

contestata, giacché, espiata la pena, il condannato è esonerato dal

servizio militare) e dall'altro che la stessa pena possa raggiungere

finalità rieducative allorché, come nella specie, lo Stato promette

all'autore del delitto, in conseguenza dell'espiazione, di

raggiungere lo scopo delittuoso, e cioè l'esonero dal servizio

militare.

Si è già, innanzi, dimostrato che il ricorso alla pena

detentiva, per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della

legge n. 772 del 1972, non è manifestamente irrazionale e non

comprime arbitrariamente il diritto di libertà dell'autore dello

stesso delitto: non è, pertanto, il caso di ripetere quanto si è

già osservato.

Conviene, tuttavia, svelare l'equivoco nel quale cadono le

ordinanze di rimessione nel considerare, ex ante, all'inizio

dell'espiazione della pena detentiva, quel che potrà accadere, alla

fine dell'espiazione stessa, nelle sole ipotesi in cui l'esecuzione

della pena non abbia raggiunto il recupero sociale del condannato.

Questa Corte osserva che anche nella situazione prevista dal

secondo comma dell'art. 8 della legge in discussione la pena deve

perseguire, come di regola, il recupero, alla comunità, del

deviante: anzi, il fatto che, ai sensi del precitato art. 8, quarto,

quinto, sesto e settimo comma, il condannato possa, anche durante

l'esecuzione della pena detentiva, proporre domanda d'essere

arruolato nelle forze armate o d'essere ammesso al servizio militare

non armato o ad un servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento

delle predette domande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se v'è

stata condanna, l'esecuzione della pena, dimostra che l'interesse

dello Stato al "recupero", alla "rieducazione" del reo, è, nella

situazione in esame, realmente ed intensamente perseguito.

Ciò che avviene, dopo l'espiazione della pena, nelle ipotesi in

cui la rieducazione ed il recupero alla solidarietà sociale del reo

non sono stati raggiunti (giacché il condannato non ha proposto le

domande sopracitate) non attiene alla finalità rieducativa della

pena: quest'ultima, sia nel momento della comminatoria legislativa

sia in quello dell'inflizione in sede giudiziaria come nel momento

dell'esecuzione penitenziaria, tende, nel caso in esame, a suscitare

nel reo l'esigenza d'adempiere ai prescritti doveri di solidarietà

innanzi indicati e, in particolare, all'obbligo di prestare il

servizio militare od altro servizio equiparato.

Non v'è dubbio, fra l'altro, che anche la criticata, dalle

ordinanze di rimessione, previsione dell'estinzione del reato,

dell'esecuzione della condanna, delle pene accessorie e d'ogni altro

effetto penale (di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge in

discussione) tende ad ulteriormente stimolare la rieducazione (il

ritorno alla solidarietà sociale del reo): non può disconoscersi,

infatti, che incentivo notevole a proporre le domande per essere

arruolati nelle forze armate o per essere ammessi al servizio

militare non armato o ad un servizio civile alternativo è costituito

dalla promessa estinzione, appena accolte le citate domande, del

reato e d'ogni altro effetto penale della condanna.

La valutazione che il legislatore compie, a pena totalmente

espiata, nelle ipotesi, e nelle sole ipotesi, in cui l'integrale

esecuzione della pena e gli incentivi ora ricordati non abbiano

raggiunto la finalità rieducativa, ha nulla a che vedere con

quest'ultima, che deve essere perseguita durante tutta l'esecuzione

della pena.

Nelle citate ipotesi di mancata rieducazione, dopo l'esecuzione di

tutta la pena, il legislatore ordinario non ha, in mancanza di altre

sanzioni idonee allo scopo, che un'alternativa: o una nuova condanna,

con la tragica spirale delle "condanne a catena" o l'esonero dal

servizio militare. Il terzo comma dell'art. 8 della legge in esame

sceglie quest'ultima strada: tale scelta appare a questa Corte non

irrazionale, tenuto conto che, quand'anche potessero profilarsi altri

obblighi, per il legislatore ordinario, di penalizzazione per fatti

violativi di valori particolarmente significativi, costituzionalmente

rilevanti, certo è che non risulta costituzionalmente sancito alcun

obbligo di penalizzazione per le violazioni all'interesse tutelato

dal secondo comma dell'art. 52 Cost. E poiché l'accoglimento, da

parte del Ministro della difesa, delle domande di cui al quarto comma

dell'art. 8 della legge in esame è condizionata dal procedimento di

cui all'art. 4 della stessa legge (quest'ultimo procedimento, si è

già sottolineato, non lascia spazio ad alcuna discrezionalità non

tecnicamente vincolata e, comunque, l'eventuale rigetto delle domande

stesse è soggetto alle normali impugnazioni stabilite, per principio

generale, nei confronti di tutti gli atti amministrativi; per le

domande d'essere arruolati nelle forze armate, di cui al quinto comma

dell'art. 8, non si prospettano particolari ipotesi di

discrezionalità, a parte le disposizioni legislative che prevedono,

in ogni caso, normali ipotesi d'esonero dal servizio militare)

neppure può fondatamente sostenersi, come assumono le ordinanze di

rimessione, che il giudice venga ridotto, nei casi d'estinzione del

reato per l'accoglimento delle domande più volte citate o di

prosecuzione dell'esecuzione della pena nelle ipotesi di rigetto

delle domande stesse, a far da notaio all'accordo Ministro della

difesa - obiettore di coscienza. Nessun accordo di tal genere risulta

previsto nelle leggi qui in esame: l'estizione del reato viene,

infatti, condizionata dalla proposizione delle domande sopra

ricordate, che testimoniano, già per se stesse, l'avvenuto recupero

del condannato ai doveri di solidarietà sociale più volte

sottolineati, nonché dall'accoglimento delle domande stesse, una

volta accertata, attraverso procedimenti legislativamente

disciplinati, la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal

richiedente, per i casi di cui al quarto comma dell'art. 8 della

legge n. 772 del 1972.

E certamente non irrazionale appare anche l'ultima parte

dell'ultimo comma dell'impugnato art. 8 della legge n. 772 del 1972.

Non è irrazionale, nel momento stesso in cui il condannato, ormai

rieducato, presenta domanda d'essere arruolato nelle forze armate o

d'essere ammesso al servizio militare non armato o ad un servizio

civile, disporre che il tempo trascorso in stato di detenzione sia

computato in diminuzione della durata prevista per i servizi

richiesti con la precitata domanda. La disposizione in esame, dopo

tutto quanto si è innanzi precisato, non autorizza a ritenere che la

detenzione equivalga al servizio militare e che il legislatore,

nell'art. 8, secondo comma, della legge in esame, sostituisca la

detenzione al (mancato) servizio militare. Servizio militare e

detenzione sono, nelle rispettive ragioni, contenuti e fini, del

tutto non comparabili: la detenzione prescritta dal citato secondo

comma dell'art. 8 della legge in esame è normale reazione

dell'ordinamento al delitto di rifiuto (totale) d'adempiere al

servizio militare e tende, come s'è chiarito, a rieducare il

condannato, ad incentivarne il ritorno alla normalità. La

valutazione, secondo la quale (a termini dell'ultima parte

dell'ultimo comma dell'art. 8 della già più volte citata legge)

considerato che il condannato ha offerto concreti segni di

ravvedimento è sembrato al legislatore opportuno tener conto delle

limitazioni alla libertà che la detenzione comporta, ha, invece,

nulla a che vedere con la legittima detenzione per il delitto in

esame.

Non risultano, dunque, nelle contestate disposizioni della legge,

tranne quanto verrà dichiarato nel paragrafo successivo, violazioni

degli artt. 2, 3, 13, 25 secondo comma, 27, primo e terzo comma,

Cost. e neppure, per le considerazioni dianzi precisate, del terzo

comma dell'art. 103 Cost.

6. - Fondata è, invece, l'impugnativa, sollevata dalle ordinanze

di rimessione e sulla quale ha particolarmente insistito la difesa

privata, relativa alla sproporzione della pena comminata, dal secondo

comma dell'art. 8 della legge in esame, per la fattispecie di

rifiuto, in tempo di pace, prima d'assumerlo, del servizio militare

di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1, rispetto alle pene

comminate per la fattispecie prevista dall'art. 151 del c.p.m.p.

Questa Corte ha già più volte osservato che il principio

d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la

pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in

modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla

funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni

individuali; ed ha aggiunto che le valutazioni all'uopo necessarie

rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il

cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della

legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato

rispettato il limite della ragionevolezza (cfr., ad es., le sentenze

(5 maggio) 25 maggio 1979, n. 26; (8 maggio) 20 maggio 1980, n. 72;

(20 maggio) 27 maggio 1982, n. 103; (9 febbraio) 16 febbraio 1989, n.

49).

La sanzione della reclusione da due a quattro anni, comminata dal

secondo comma dell'art. 8 della legge in esame, per il delitto ivi

previsto, risulta, tenuto conto della disciplina sanzionatoria di cui

all'art. 151 c.p.m.p., manifestamente irrazionale. Per quanto

subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio

militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata ex art.

151 c.p.m.p. ledono, con modalità oggettive analoghe, uno stesso

interesse, quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al

servizio di leva nell'organizzazione militare. La notevole diversità

di trattamento penale tra il militare che rifiuta il servizio

militare adducendo motivi di coscienza (pena edittale da due a

quattro anni) ed il militare che, mancando alla chiamata,

sostanzialmente rifiuta lo stesso servizio militare senza alcun

motivo o per motivi futili (pena edittale da sei mesi a due anni)

apertamente comporta arbitraria, sproporzionata severità nei

confronti del militare che adduce, a giustificazione del suo delitto,

motivi di coscienza.

Come, nel confronto tra le situazioni previste dagli artt. 1 e

segg. e quelle di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge in

esame, si è innanzi sottolineato non soltanto la diversità ma anche

la gravità delle situazioni individuate dal citato secondo comma

dell'art. 8, così, nel confronto tra la fattispecie tipica prevista

dallo stesso secondo comma e quella di cui all'art. 151 c.p.m.p., pur

nella diversità (subiettiva) delle medesime (che è causa,

unitamente alle altre ragioni d'opportunità già poste in luce,

della particolare disposizione di cui al terzo comma dell'art. 8 e

cioè dell'esonero dalla prestazione del servizio militare a pena

espiata: disposto che non si rinviene nell'art. 151 c.p.m.p.) non

può non sottolinearsi la lesione, con analoghe modalità oggettive,

da parte di entrambi i fatti delittuosi, d'uno stesso bene giuridico.

D'altra parte, il rimprovero di colpevolezza che si muove al soggetto

attivo del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge

in esame, non potendo, certo, esser quello d'aver addotto, a

giustificazione (o spiegazione) del delitto commesso, motivi di

coscienza, risulta identico (od almeno analogo) a quello mosso al

militare che manca alla chiamata ex art. 151 c.p.m.p., e cioè quello

d'aver dolosamente leso l'interesse statale alla normale

incorporazione nell'organizzazione militare. Va, pertanto, qui

ribadito che l'adduzione di motivi di coscienza (come, del resto, di

qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla

davvero sproporzionata (rispetto a quella ex art. 151 c.p.m.p.)

sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n.

772 del 1972.

Si tenga conto che è il legislatore che, nel codice penale

militare di pace, ha liberamente e discrezionalmente scelto la

disciplina sanzionatoria adeguata al disvalore del fatto di cui allo

stesso articolo; disciplina applicabile a tutti i soggetti e quali

che siano i moventi, i motivi dell'azione delittuosa. Non può lo

stesso legislatore, nell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772

del 1972, irrazionalmente contraddire la valutazione in precedenza

operata (in generale e senza tener tipicamente conto dei motivi

dell'azione criminosa) e valutare in maniera tanto diversa il

disvalore dello stesso (od analogo) fatto sol perché commesso

adducendo uno specifico motivo: quello di coscienza.

E non si manchi di riflettere che questa Corte, nel riferire la

sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 8 della più volte

citata legge a quella edittalmente prevista per il delitto di cui

all'art. 151 c.p.m.p., non fa che vincolatamente attuare, anche per

il fatto di cui al ricordato secondo comma dell'art. 8, la

valutazione che il legislatore opera in ordine al disvalore dello

stesso (od analogo) fatto di cui all'art. 151 c.p.m.p.

Né si obietti che, mentre l'espiazione della pena inflitta per il

delitto di rifiuto del servizio militare ex art. 8, secondo comma,

della legge in discussione, comporta l'esonero dal servizio militare,

non altrettanto avviene a seguito dell'espiazione della pena ex art.

151 c.p.m.p. Già innanzi si è chiarito che la pena, qualsiasi pena,

come non può essere inflitta per "favorire" il reo tanto meno può

esser assurdamente sproporzionata al disvalore dell'illecito commesso

sol perché, ad espiazione avvenuta, consente al reo l'esonero dal

servizio militare. Tal esonero, si è già chiarito a sufficienza, ha

nulla a che vedere con le finalità della pena che, anche in questo

caso, dovendo essere adeguata al disvalore del fatto commesso, deve

tendere, come tutte le sanzioni penali, a rieducare, ai sensi del

terzo comma dell'art. 27 Cost., il condannato. L'esonero in

discussione, conseguenza d'una libera, discrezionale scelta del

legislatore non appare violare la Carta fondamentale (non essendo lo

stesso legislatore costituzionalmente vincolato da alcun obbligo di

criminalizzazione dei fatti lesivi dell'interesse tutelato dal

secondo comma dell'art. 52 Cost.) né è irrazionale: non essendo

ipotizzabili altre sanzioni adeguate al caso particolarissimo in

discussione, il legislatore ritiene d'interrompere la spirale delle

"condanne a catena", nella presunzione che, ormai, anche la sanzione

penale non può più raggiungere gli effetti rieducativi di cui

all'art. 27, terzo comma, Cost.

In conclusione, l'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del

1972, nella parte attinente alla disciplina sanzionatoria, viola

l'art. 3, primo comma, Cost.

A seguito delle precedenti considerazioni la pena edittale per il

delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del

1972 va fissata, tenuto conto della pena edittale comminata dall'art.

151 c.p.m.p., nella misura di sei mesi nel minimo e di due anni nel

massimo.

7. - Alcune ordinanze di rimessione, come ricordato in narrativa,

propongono anche questioni di legittimità costituzionale dell'art.

27 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 Cost.

La questione non è fondata. L'art. 27 c.p.m.p. non risulta lesivo

dell'art. 3 Cost. Non è irrazionale che alla pena della reclusione

(non militare) inflitta o da infliggere a militari, per reati

militari, sia sostituita la pena della reclusione militare di egual

durata: né è irrazionale l'eccezione, stabilita dallo stesso art.

27 c.p.m.p., per l'ipotesi della condanna che importi la

degradazione.

Va aggiunto che la maggioranza della dottrina fa leva sul

meccanismo dell'art. 27 c.p.m.p. per riequilibrare quello che, a

parere della stessa dottrina, costituirebbe una "svista" del

legislatore: questi, infatti, commina, nel secondo comma dell'art. 8

della legge in esame, la pena della reclusione comune per un reato

militare commesso da militare. Comunque, quali che siano le

conclusioni in ordine a quella che, secondo la dottrina,

costituirebbe "svista" del legislatore nel secondo comma dell'art. 8,

certo è che l'art. 27 c.p.m.p. non è manifestamente irrazionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art.

2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8

della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nella parte in cui

determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due

anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro

anni anziché in quella di due anni;

dichiara non fondate le altre questioni di legittimità

costituzionale relative all'art. 8, secondo, terzo ed ultimo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2

della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevate, in riferimento agli

artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 103,

ultimo comma, Cost., dal Tribunale militare di Napoli con cinque

ordinanze del 5 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 459, 466, 467, 468 e

469/88) nonché con ordinanze del 12 maggio 1988 (Reg. ord. n.

470/88) 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 471/88) e 14 luglio 1988 (Reg.

ord. n. 472/88);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 del codice penale militare di pace, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del 12 maggio, 29

giugno e 14 luglio del 1988 dal Tribunale militare di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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