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[1]Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende la reputazione di altro militare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o e' recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[3]Se l'offesa e' recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 5 novembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art227 · fonte del testo

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