Art. 199 — Cause estranee al servizio o alla disciplina militare

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((Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari)).

Testo in vigore dal 18 dicembre 1985 al 31 gennaio 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 22/1991

    Ha colpito questo articolo
    24 gennaio 1991

    Secondo un indirizzo nettamente prevalente - anche se non esclusivo - nelle modifiche apportate al codice penale militare di pace dalla legge 26 novembre 1985, n. 689, e costante nelle pronunce in materia della Corte costituzionale, l'adozione del criterio della "integralità" del diritto penale militare - criterio che si caratterizza per una piena autonomia di principi rispetto al diritto penale comune - e, di conseguenza, l'applicabilità della disciplina speciale, si giustifica solo per i reati "esclusivamente" o almeno "obiettivamente" militari, cioè lesivi di valori militari meritevoli di particolare protezione, e quindi solo per quelle situazioni e rapporti la cui connotazione faccia venire in gioco il bene della disciplina e la rilevanza del rapporto gerarchico. Non si giustifica, invece, quando, in fatti commessi per cause del tutto estranee al servizio od alla disciplina militare (v. massima B) tale obiettività manchi o sia, perlomeno, assai evanescente. - S. nn. 26/1979, 173/1984, 213/1984, 102/1985, 126/1985 e 278/1990.

    Art. 199 Codici penali militari di pace e di guerra

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  • Ordinanza n. 367/2001

    Questione inammissibile
    16 novembre 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 189 e 199 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non escluderebbero la punibilità per insubordinazione con ingiuria o con minaccia relativamente a fatti compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al servizio da lui prestato ma inerenti al servizio di pubblico ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato. Infatti, la lettera della legge non conduce a un’interpretazione obbligata nel senso prospettato dal rimettente, sicché la proposizione della questione di legittimità costituzionale si configura, impropriamente, come strumento rivolto a promuovere un’interpretazione della legge alla quale non è precluso al giudice stesso di pervenire, nell’esercizio di poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale. M.F.

    Art. 189 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 199 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 18 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

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  • Sentenza n. 405/1994

    Questione infondata
    28 novembre 1994

    Mentre l'art. 196 cod. pen. mil. di pace punisce la mera "minaccia di ingiusto danno" da parte di un militare nei confronti di un inferiore, il primo comma dell'art. 336 del codice penale ordinario - al quale nel caso fa riferimento l'ordinanza di rimessione - punisce la minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. Perciò - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quò - le citate disposizioni, contemplando fattispecie diverse, non irragionevolmente individuano un trattamento sanzionatorio differenziato. Ne' quindi può ritenersi che l'art. 199 cod. pen. mil. di pace non sia conforme all'art. 3 Cost. perché fra le condizioni per l'applicazione dei reati di insubordinazione e di quelli di abuso di autorità (tra i quali ultimi si colloca il reato di minaccia ad inferiore) prevede quella della presenza di più militari riuniti per servizio. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace). - Su questione solo in parte analoga, sollevata nei confronti dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace, in relazione all'art. 189 stesso codice, v. S. n. 45/1992. red.: S.P.

    Art. 199 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985. 36 parole tolte, 57 parole aggiunte.

tolto: Se alcuno dei fatti preveduti daiaggiunto: Le disposizioni dei capi terzo e quarto tolto: e' commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione aggiunto: non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art199 · fonte del testo

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