Art. 199 — Cause estranee al servizio o alla disciplina militare
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((Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari)).
Testo in vigore dal 18 dicembre 1985 al 31 gennaio 1991
