Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/01/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice

penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Lazzaron Ivone ed altro,

iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1990 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Formisano Pasquale ed

altro, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di un diverbio, originato da futili motivi,

verificatosi all'interno della caserma della brigata meccanizzata

Vittorio Veneto in Trieste tra un caporale ed un soldato, si

procedeva nei confronti del primo per il reato di ingiuria ad un

inferiore (art. 196, comma secondo, cod. pen. mil. di pace) e nei

confronti del secondo per i reati di insubordinazione con violenza,

con minaccia e con ingiuria (artt. 186, primo comma e 189, primo e

secondo comma, del cod. pen. mil. di pace).

In esito all'istruttoria dibattimentale, il Tribunale militare di

Padova, premesso che i fatti traggono origine da un sopruso del

superiore nei confronti dell'inferiore, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost., una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 199 del cod. pen. mil. di pace, nel testo

sostituito con l'art. 9 della legge 26 novembre 1985, n. 689, a

termini del quale le disposizioni dei capi III (pene per

l'insubordinazione) e IV (pene per l'abuso di autorità) dello stesso

codice "non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è

commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare,

fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare

che non si trovi in servizio a bordo di una nave militare o di un

aeromobile militare o in luoghi militari".

Nel caso di specie, osserva il Tribunale, sono applicabili le

norme incriminatrici speciali concernenti l'insubordinazione e

l'abuso di autorità, anziché quelle comuni di cui agli artt. da 222

a 229 cod. pen. mil. di pace, solo perché trattasi di fatti commessi

in luogo militare, ancorché essi siano da ricondurre a cause

estranee al servizio ed alla disciplina militare: ed a ciò

conseguono differenze rilevanti di disciplina in tema di trattamento

sanzionatorio - più severo per i reati speciali - di circostanze

aggravanti ed attenuanti, di procedibilità e soprattutto di

applicabilità delle cause di non punibilità della provocazione e

della ritorsione, i cui estremi sussisterebbero nel caso di specie se

i fatti fossero configurabili come reati comuni.

Il Tribunale ricorda poi che questa Corte, nella sentenza n. 278

del 1990, ha bensì escluso che l'inapplicabilità della causa di non

punibilità della provocazione ai reati di insubordinazione con

ingiuria e di ingiuria ad un inferiore ledesse il principio di

uguaglianza; ma ha anche ipotizzato che la questione potesse "essere

utilmente riproposta" "argomentando ex art. 199" cod. pen. mil. di

pace.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che il requisito

dell'estraneità della causa si realizza solo quando, in presenza di

una pluralità di cause, non ve ne sia alcuna "intranea",

espressione, cioè di una specifica relazione tra superiore ed

inferiore che sia tipica del servizio o della disciplina militare.

Con tale requisito, l'estensione delle norme incriminatrici speciali

risulta coerente con l'oggetto della tutela. Sarebbero invece

insignificanti, rispetto a detto oggetto (servizio e disciplina

militare), gli ulteriori requisiti che la norma impugnata pone sullo

stesso piano del primo. La presenza di militari riuniti in servizio,

o la commissione del fatto ad opera di militare in servizio, o a

bordo di navi o aeromobili, o in altri luoghi militari non sarebbero

infatti circostanze idonee a controbilanciare l'assenza della

specifica lesività derivante dall'estraneità della causa al

servizio ed alla disciplina militare. Ed il considerare ciascuna di

esse di per sé sufficiente a rendere applicabile la normativa

speciale costituirebbe una forma di tutela anticipata, basata su

presunzioni astratte, che violerebbe il principio di uguaglianza

perché comporta una pari regolamentazione dei fatti commessi in tali

condizioni con quelli dovuti a cause "intranee", mentre essi

dovrebbero essere fatti rientrare nella disciplina comune di cui agli

artt. 222-229 cod. pen. mil. di pace.

Secondo il Tribunale rimettente, sarebbe violato anche l'art. 52,

ultimo comma, Cost., dato che "il legittimare la condanna della

vittima che solo con l'ingiuria ha reagito nei confronti del

superiore o inferiore violento" contrasterebbe con l'esigenza di

rispettare i diritti della persona.

1.1. - Una questione identica è stata sollevata dallo stesso

Tribunale militare di Padova con altra ordinanza dell'11 luglio 1990,

emessa in un procedimento per fatti analoghi.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che

la questione sia dichiarata infondata.

Secondo la discrezionale valutazione del legislatore, infatti,

"l'essere stata l'offesa consumata alla presenza di militari riuniti

in servizio o in un sito militare infrange di per sé la disciplina

militare, non foss'altro che per il cattivo esempio di cui dà

mostra, indipendemente dalle cause, sia pure estranee al servizio e

alla disciplina militare, che hanno motivato quell'offesa". Considerato in diritto

1. - Nell'ambito del titolo III, dedicato ai "reati contro la

disciplina militare", il codice penale militare di pace prevede: al

capo III, i reati di "insubordinazione", specificati come

insubordinazione con violenza (art. 186) e con minaccia o ingiuria

(art. 189); al capo IV, i reati di "abuso di autorità", specificati

come violenza (art. 195) ovvero minaccia o ingiuria (art. 196) contro

un inferiore.

Sotto la rubrica "Cause estranee al servizio o alla disciplina

militare", il successivo art. 199 (Capo V), nel testo introdotto con

l'art. 9 della legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice

penale militare di pace), prevede che "le disposizioni dei capi terzo

e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto

è commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina

militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da

militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare

o di un aeromobile militare o in luoghi militari".

Il Tribunale militare di Padova impugna tale disposizione in

quanto rende applicabili le disposizioni penali sull'insubordinazione

e sull'abuso di autorità ai fatti commessi per cause estranee al

servizio e alla disciplina militare, sol perché perpetrati da

militari in servizio o in presenza di militari riuniti per servizio,

o a bordo di navi o aeromobili militari, ovvero in altri luoghi

militari.

In tal modo sarebbero violati, a suo avviso, gli artt. 3 e 52,

ultimo comma, Cost., dato che tali elementi sarebbero privi di

rilievo rispetto alla disciplina militare, oggetto della tutela, e

comporterebbero un'arbitraria parificazione ai fatti commessi per

cause attinenti al servizio e alla disciplina militare - anziché ai

corrispondenti reati comuni di cui agli artt. 222, 229 cod. pen. mil.

di pace - determinando altresì la violazione delle esigenze di

rispetto della persona.

In entrambi i casi oggetto dei due giudizi a quibus, i reati di

abuso di autorità ed insubordinazione - contestati, rispettivamente,

ad un caporale ed un soldato - avvennero, secondo la ricostruzione

del Tribunale, per cause estranee al servizio ed alla disciplina

militare ed al di fuori dell'attività di servizio. Solo il primo di

tali episodi si verificò alla presenza di altri militari, peraltro

non riuniti per servizio.

Pertanto, l'unico elemento che, nonostante l'estraneità delle

cause al servizio od alla disciplina, determina l'applicabilità dei

reati speciali in luogo dei corrispondenti reati comuni (percosse,

lesioni, ingiuria e minaccia tra militari: artt. 222, 223, 226 e 229

cod.pen. mil. di pace) è costituito dalla commissione dei fatti in

luogo militare (caserma).

Benché il Tribunale rimettente tenti di coinvolgere

nell'impugnativa anche gli altri fattori che impediscano

l'operatività della circostanza delle "cause estranee", la questione

è perciò rilevante solo in riferimento a quello dei "luoghi

militari", ed in questi soli limiti va esaminata. Si tratta, cioè,

di decidere se la commissione di fatti coinvolgenti superiori ed

inferiori in un luogo militare diverso dalle navi o aeromobili cioè

in "caserme" "stabilimenti militari" o altri luoghi "dove i militari

si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio": art.

230, ultimo comma, cod. pen. mil. di pace - possa ritenersi ragione

sufficiente, pur in assenza di tutte le altre condizioni previste

dalla norma impugnata, a giustificare l'applicabilità della

normativa speciale contro la disciplina militare in luogo di quella

comune concernente i reati contro la persona tra militari.

2. - Nei suddetti limiti, la questione è fondata.

Nella disciplina dei reati di insubordinazione e abuso di

autorità anteriore alla riforma del 1985, le "cause estranee al

servizio ed alla disciplina militare" erano considerate come

circostanze attenuanti. Più precisamente, per i reati di

insubordinazione con violenza, minaccia o ingiuria la diminuzione di

pena operava se il fatto risultava "commesso per cause estranee al

servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari

riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a

bordo di una nave militare o di un aeromobile militare" (artt. 188 e

192, abrogati dall'art. 7 della legge n. 689 del 1985); per i reati

di violenza, minaccia o ingiuria contro un inferiore, invece, bastava

ad integrare l'attenuante la loro commissione "per cause estranee al

servizio e alla disciplina militare" (art. 197, abrogato dal medesimo

art. 7).

La riforma ha dunque inciso in un duplice senso: da un lato,

trasformando le attenuanti in cause di esclusione dell'applicabilità

della normativa speciale, ed allineando in quella delimitazione i

reati di abuso di autorità e quelli di insubordinazione; dall'altro,

introducendo ex novo, come elemento sufficiente all'integrazione di

tali fattispecie - anziché di quelle comuni - la commissione del

fatto "in luoghi militari" diversi dalle navi o aeromobili.

Questa considerazione della perpetrazione in luogo militare come

autonoma ragione di aggravamento della repressione dei reati militari

contro la persona determina un'evidente disarmonia nel sistema del

codice penale militare di pace. L'art. 47 cod. pen mil. di pace

prevede infatti, ai nn. 3) e 4), come circostanze aggravanti comuni

dei reati militari, la commissione del fatto "durante un servizio

militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile

militare" ovvero "alla presenza di tre o più militari o comunque in

circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico

scandalo". Sono quindi considerate aggravanti, nella sostanza, tutte

quelle circostanze che, per il novellato art. 199, rendono operativa

la disciplina speciale pur se i reati contro la persona traggano

origine da cause estranee al servizio ed alla disciplina militare,

tranne, appunto, quella concernente la commissione del fatto in luogo

militare (che nulla ha a che vedere, evidentemente, con le

"circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico

scandalo").

Ciò significa che al vincolo gerarchico nei luoghi militari

comuni (diversi, cioè, da quelli - particolarissimi sotto questo

profilo - costituiti da navi e aeromobili), il legislatore del 1985

ha inteso assegnare, pur quando si sia al di fuori dell'ambito del

servizio e della disciplina, quella particolare protezione che sta a

base dell'aggravamento delle pene (nell'art. 47) e dell'inclusione

nella più rigorosa normativa speciale (nell'art. 199).

3. - Per misurare la portata di questa scelta legislativa, è

opportuno ricordare quali siano le principali conseguenze che

l'inquadramento dei reati contro la persona in tale normativa

comporta, rispetto ai corrispondenti reati tra militari (artt.

222-229 cod. pen. mil. di pace) ed a quelli di diritto penale comune.

Innanzitutto, vengono ad essere parificati - in quanto ricompresi

nella nozione unitaria di "violenza" di cui all'art. 43 cod. pen.

mil. di pace - i fatti di percosse, lesioni lievissime e lesioni

lievi, che il diritto penale comune (ed anche quello speciale di cui

al capo III del titolo IV del cod. pen. mil. di pace) considera in

modo assai diverso sia sotto il profilo sanzionatorio che sotto

quello della procedibilità. A tali fatti, inoltre, vengono

equiparati anche i "maltrattamenti", nei quali la giurisprudenza

tende a ricomprendere ogni offesa fisica alla persona che non giunga

all'intensità della percossa, quali spinte, strattonamenti e simili:

sicché anche per questi, se commessi in luogo militare in danno del

superiore o dell'inferiore, risulta applicabile la sanzione della

reclusione militare da uno a tre anni (articoli 186 e 195).

In secondo luogo, per i fatti di ingiuria e diffamazione viene

esclusa l'applicabilità delle cause di non punibilità della

ritorsione e della provocazione prevista dal diritto penale sia

comune (art. 599 cod. pen.) che militare (art. 228 cod. pen. mil. di

pace): sicché la ritorsione non rileva, e la provocazione opera solo

come attenuante (art. 198 cod. pen. mil. di pace).

Percosse, lesioni lievissime e ingiurie sono, infine, soggette ad

un regime di perseguibilità differenziato per il diritto penale sia

comune (querela) che militare (richiesta del comandante: art. 260

cod. pen. mil. di pace) mentre gli stessi fatti, se qualificati come

insubordinazione o abuso di autorità, sono in ogni caso perseguibili

d'ufficio.

4. - Con l'innovazione in discorso, quindi, il legislatore del

1985 ha operato un'estensione del criterio della "integralità" del

diritto penale militare, a scapito di quello della sua

"complementarità" rispetto al diritto penale comune: criterio che si

caratterizza per l'adozione di principi pienamente autonomi rispetto

a quest'ultimo e del quale questa Corte - proprio a proposito dei

reati contro la persona - ha ritenuto giustificata l'adozione solo

per i reati "esclusivamente" o almeno "obbiettivamente" militari,

cioè lesivi di valori militari meritevoli di particolare protezione

(sentenza n. 213 del 1984). Più precisamente, l'incidenza del

suddetto criterio è stata ridotta escludendo l'applicabilità della

disciplina speciale laddove prima era riconosciuta una semplice

attenuante; ma rispetto al nuovo discrimine così definito tra reati

comuni e speciali il criterio ha avuto nuova espansione con la

considerazione del "luogo militare" come autonoma causa di

applicabilità di questi ultimi.

Mentre la prima innovazione è coerente alle esigenze di

razionalizzazione e riforma in senso democratico del sistema penale

militare che questa Corte ha additato in numerose sentenze anteriori

alla legge del 1985 (cfr. le sentenze nn. 26 del 1979, 103 del 1982,

173 e 213 del 1984, 102 e 126 del 1985) e di recente anche nella

sentenza n. 278 del 1990 (par. 4), non altrettanto può dirsi della

seconda.

L'adozione del criterio "integralistico" è certo giustificata -

come si è ribadito in quest'ultima decisione - quando si tratti di

tutelare l'irrinunciabile bene della disciplina militare, che

comporta che durante il servizio siano rigorosamente garantiti il

rispetto del rapporto gerarchico intercorrente tra superiore ed

inferiore e l'osservanza da parte del primo dei doveri di

comportamento inerenti alla sua funzione.

Ciò però vale per quelle situazioni e rapporti la cui

connotazione "obiettivamente" militare faccia venire in gioco il bene

della disciplina e quindi la rilevanza del rapporto gerarchico.

Nella fattispecie qui considerata, invece, tale obiettività

manca, o è perlomeno assai evanescente. Si presuppone, invero, da un

lato, che il fatto, o i fatti, siano commessi per cause del tutto

estranee al servizio od alla disciplina militare, che cioè tra di

esse - come opportunamente precisa il giudice a quo - non ve ne sia

alcuna attinente al servizio od alla disciplina; dall'altro, che

l'agente non si trovi in servizio né alla presenza di militari

riuniti per servizio. Si presuppone altresì - implicitamente, che

neanche la persona offesa sia in servizio, giacché altrimenti il

rapporto gerarchico - disciplinare sarebbe attuale ed il suo

svolgimento andrebbe quindi ricompreso tra le circostanze antecedenti

al fatto-reato, sì da integrare la causa attinente al servizio od

alla disciplina.

In siffatte condizioni - come la Corte ha già implicitamente

rilevato nella sentenza n. 278 del 1990 (par. 4) - il reato risulta

collegato in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi

militari attinenti alla tutela del servizio e della disciplina,

giacché l'unico elemento di collegamento è dato dalla sua

commissione in luogo militare.

Nel necessario bilanciamento tra le esigenze di coesione dei corpi

militari e quelle di tutela dei diritti individuali che sono

postulate dallo spirito democratico cui va informato l'ordinamento

delle Forze Armate (art. 52, terzo comma, Cost.: cfr. sentenza n. 126

del 1985), la considerazione di quell'unico elemento di collegamento

trasmoda in eccesso di tutela delle prime. Ne risulta infatti

violato, senza sufficienti ragioni, il principio di pari dignità che

deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti tra militari che

si svolgono al di fuori del servizio ed in ambito privato (cfr.

l'art. 4, comma terzo, della legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente

le "norme di principio sulla disciplina militare").

Nelle dette condizioni, inoltre, le pesanti deroghe al principio

di proporzione tra fatto e pena (cfr. sentenze nn. 26 del 1979 e 103

del 1982), che l'applicazione della disciplina speciale comporta

(cfr. supra, par. 3), non possono dirsi assistite da adeguate ragioni

giustificative, ed urtano perciò contro il principio di uguaglianza.

Né può dirsi che le esigenze della disciplina restano prive di

tutela, perché ai fatti così espunti dalla disciplina speciale

restano pur sempre applicabili, oltre alle sanzioni disciplinari,

quelle previste dagli artt. da 222 a 229 del cod. pen. mil. di pace.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 del codice

penale militare di pace, limitatamente alle parole: "o in luoghi

militari".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari