Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno

1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a

carico di Dal Bo Maurizio, iscritta al n. 546 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto, tra

l'altro, il reato di insubordinazione con ingiuria (art. 189 cod.

pen. mil. di pace) commesso in una pubblica via da un militare non in

servizio in danno di un superiore per cause ritenute estranee al

servizio ed alla disciplina militare, il Tribunale militare di

Padova, considerando che l'applicabilità del reato speciale di

insubordinazione, in luogo del corrispondente reato comune contro la

persona tra militari (artt. 222 e segg. cod. pen. mil. di pace),

dipendeva nella specie dalla sola circostanza dell'essere stato il

fatto commesso alla presenza di altri militari riuniti per servizio,

ha sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1991, una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 199 del predetto codice,

assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost.

Ad avviso del Tribunale rimettente, sarebbe innanzitutto violato

il principio di uguaglianza, perché la suddetta circostanza -

presenza di militari riuniti per servizio - non potrebbe costituire

ragione sufficiente per parificare nel trattamento penalistico i

fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina

militare a quelli commessi per cause inerenti al detto servizio o

disciplina. Sarebbe violato, inoltre, il principio di democraticità

dell'ordinamento militare (art. 52, ultimo comma, Cost.), dato che in

base ad esso solo effettive esigenze della disciplina militare

possono consentire l'imposizione ai militari di normative più

rigorose di quelle riguardanti i cittadini in genere (cfr. art. 3,

legge 11 luglio 1978, n. 382).

Atteso, poi, che nel caso di specie l'offesa al superiore aveva

avuto causa nell'esercizio da parte di quest'ultimo di funzioni di

polizia giudiziaria, e sarebbe stata, perciò, astrattamente

qualificabile come oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 cod.

pen.), il Tribunale ravvisa un ulteriore profilo di violazione del

principio di uguaglianza nel fatto che l'applicabilità, in luogo di

tale reato, di quello più grave di insubordinazione - e la

conseguente impossibilità di dar rilievo all'esimente di cui

all'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n.

288 - dipende dall'essere stato il reato commesso in presenza di

militari riuniti per servizio: circostanza, questa, che è a suo

avviso "del tutto estrinseca all'area degli interessi tutelati".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale militare

di Padova dubita che l'art. 199 del codice penale militare di pace,

nella parte in cui dispone che i reati speciali di

insubordinazione(nella specie, con ingiuria), pur se trattisi di

fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina

militare, siano integrati in base alla sola circostanza della

presenza di militari riuniti per servizio, contrasti:

con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della ritenuta

inidoneità di detta circostanza, da un lato a parificare il

trattamento dei fatti commessi per cause estranee ovvero per cause

inerenti al servizio ed alla disciplina militare e, dall'altro, - ove

si tratti di offese arrecate a pubblici ufficiali - a differenziarlo

rispetto al delitto comune di oltraggio (art. 341 cod. pen.),

soprattutto in riferimento alla conseguente inapplicabilità della

scriminante degli atti arbitrari di cui all'art. 4 decreto

legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944;

col principio di democraticità dell'ordinamento militare (art.

52, ultimo comma, Cost.), dato che il rilievo conferito alla predetta

circostanza non sarebbe imposto da effettive esigenze della

disciplina militare, solo in presenza delle quali è giustificabile

l'imposizione ai militari di una normativa più rigorosa di quella

comune.

2. - La questione non è fondata.

A tenore della norma impugnata, l'estraneità della causa che ha

dato origine a fatti di insubordinazione od abuso di autorità non

vale ad escludere l'applicabilità dei corrispondenti reati speciali

configurati nei capi III e IV del titolo III del codice penale

militare di pace - ed a far ritenere quindi integrati solo i comuni

reati militari contro la persona, di cui gli artt. 222 e segg. dello

stesso codice - quando, tra l'altro, tali fatti siano commessi alla

"presenza di militari riuniti per servizio".

L'enucleazione di tale circostanza come ragione di per sé

sufficiente all'applicazione della più rigorosa normativa speciale

è coerente col sistema del codice, dato che questo prevede, tra le

circostanze aggravanti comuni dei reati militari, la loro commissione

"alla presenza di tre o più militari o comunque in circostanze di

luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo" (art. 47, n.

4). Rispetto a tale circostanza comune, quella in questione si

caratterizza anzi per un elemento ulteriore, dato che si richiede che

i militari presenti al fatto siano "riuniti per servizio".

È incontestabile che, in siffatte condizioni, sia dato

riscontrare una significativa lesione del bene della disciplina

militare, idonea a giustificare un trattamento penale più severo,

dato che la commissione del fatto in presenza di militari riuniti per

servizio comporta un evidente pericolo di diffusione delle condotte

inosservanti del rapporto gerarchico o dei doveri di comportamento

del superiore. Tale presenza implica, inoltre, in caso di

insubordinazione, un'ulteriore lesione della posizione di supremazia

di quest'ultimo e, in caso di abuso di autorità, una menomazione

aggiuntiva della dignità del militare subordinato.

La norma impugnata trova perciò razionale fondamento nelle

esigenze di coesione dei corpi militari che stanno alla base della

disciplina speciale, sicché essa non può dirsi in contraddizione

con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle

Forze Armate (art. 52, ultimo comma, Cost.). Né può ritenersi

violato il principio di uguaglianza, dato che la circostanza in

esame, per la sua già illustrata inerenza ad effettive esigenze di

disciplina militare, costituisce sufficiente elemento di

differenziazionesia rispetto ai reati militari contro la persona, sia

rispetto al comune delitto di oltraggio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 199 del codice penale militare di pace, nella parte in cui

dispone l'applicabilità del reato speciale di insubordinazione ai

fatti commessi per cause estranee al servizio o alla disciplina

militare, per la sola circostanza della presenza di militari riuniti

per servizio, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo

comma, della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con

ordinanza del 5 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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