Corte costituzionale

Sentenza n. 405/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno

1993 dal Tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a

carico di Lai Alberto, iscritta al n. 726 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio penale a carico di Lai Alberto imputato del

reato di minaccia ad inferiore ( ex art. 196 cod. pen. mil. di pace)

il Tribunale militare di Cagliari ha sollevato - con riferimento

all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace.

A tenore della norma impugnata, le disposizioni relative agli

episodi di insubordinazione e di violenza, minacce ed ingiurie contro

inferiori non si applicano se i fatti in questione sono stati

commessi "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare,

fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare

che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un

aeromobile militare".

Nel caso di specie, l'imputato - un sottotenente dell'Esercito -

si sarebbe reso responsabile del reato per cause estranee al servizio

ed alla disciplina militare e fuori da luoghi militari. Osserva,

peraltro, il giudice a quo che il reato è stato commesso nei

riguardi di un brigadiere dei carabinieri ed in presenza di militari

dell'Arma appartenenti alla pattuglia da questi comandata, in

servizio di pubblica sicurezza. Pertanto, si dovrebbe applicare, ai

sensi dell'art. 199 del cod. pen. mil. di pace, la previsione di cui

all'art. 196 del medesimo codice che commina una pena meno grave di

quella prevista per il reato comune di minaccia a pubblico ufficiale

di cui all'art. 336, primo comma, codice penale.

Il Tribunale militare ha pertanto ritenuto di dover sollevare

giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3

della Costituzione, rilevando che la semplice circostanza della

presenza di militari riuniti per servizio non può costituire, di per

sé sola, ragione sufficiente per un verso per parificare nel

trattamento finalistico il fatto commesso per cause inerenti al

servizio e alla disciplina e quello commesso per cause estranee, e,

per altro verso per qualificare, più lievemente, dal punto di vista

della pena, la fattispecie in questione. Il Tribunale remittente

ricorda, altresì, che la Corte costituzionale si è già pronunciata

su analoga questione con sentenza n. 45 del 1992, dichiarandola non

fondata. Tuttavia la questione viene riproposta, considerando che il

precedente della Corte si riferisce ad un'ipotesi in cui il reato

militare viene sanzionato più pesantemente di quello comune.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere una pronuncia di inammissibilità o, comunque, di

non fondatezza.

Con riguardo alla richiesta di inammissibilità, l'Avvocatura

sottolinea che il giudice remittente prospetta, nell'ordinanza di

remessione, l'interpretazione in base alla quale la dizione "presenza

di militari riuniti per servizio" non ricomprende i carabinieri in

servizio di polizia giudiziaria o di sicurezza. Pertanto, se il

giudice avesse seguito questa strada interpretativa, non sarebbe

stato necessario investire della questione il giudice delle leggi.

L'Avvocatura, comunque, ritiene che la questione debba essere

dichiarata non fondata, sulla base del precedente di cui alla

sentenza n. 45 del 1992. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Cagliari ritiene che l'art. 199 del

codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede

l'applicabilità del reato di minaccia ad inferiore per la

circostanza della "presenza di militari riuniti per servizio",

contrasti con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Va preliminarmente disattesa la censura di inammissibilità

prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale,

intervenendo in giudizio, ha sostenuto che il giudice a quo ha

prospettato nell'ordinanza di remissione un'interpretazione che

consentirebbe di risolvere la questione senza ricorrere al giudizio

di legittimità costituzionale. Vale a dire quella di non considerare

come militari in servizio gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri

che svolgono funzioni di pubblica sicurezza.

Invero, un'attenta lettura dell'ordinanza di remissione consente

di superare tale dubbio di ammissibilità, in quanto da essa si

ricava che, in realtà, lo stesso giudice a quo mostra di non

ritenere percorribile siffatta via interpretativa. Pertanto la

questione di legittimità prospettata dal Tribunale militare di

Cagliari va esaminata nel merito.

3. - L'art. 199 del codice penale militare di pace consente che la

minaccia di un militare nei confronti di un inferiore sia punita ai

sensi dell'art. 196 dello stesso codice - e non ai sensi dell'art.

336 del codice penale ordinario - allorché - tra le altre ipotesi

considerate - l'inferiore sia stato minacciato alla presenza di

militari riuniti per servizio. Il Tribunale militare di Cagliari,

giudicando sulle minacce profferite da un militare nei confronti di

un inferiore alla presenza di più carabinieri riuniti per servizio

di pubblica sicurezza, pur non ritenendo che questo servizio possa

essere ricompreso nella nozione oggettiva di "servizio militare",

prende atto che la lettera dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace non

specifica, relativamente alla presenza dei militari riuniti per

servizio, che il servizio stesso debba essere interpretato nel senso

inteso da esso giudice remittente, rendendo così applicabile la

norma al caso di specie. Ciò premesso, il Tribunale militare di

Cagliari dubita che il citato art. 199 violi l'art. 3 della

Costituzione, in quanto la sanzione da esso prevista (pena massima di

tre anni di reclusione militare) è inferiore a quella prevista

dall'art. 336 cod. pen. (che prevede una pena massima di cinque anni

di reclusione). Per effetto della norma impugnata - secondo il

giudice a quo - si determinerebbe una consistente deroga al principio

di proporzione tra fatto e pena, in quanto la disciplina speciale

verrebbe applicata con effetti favorevoli al militare superiore,

laddove, invece, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte

(sentenza n. 45 del 1992), il comportamento tenuto da un militare

superiore nel grado nei confronti di un inferiore, alla presenza dei

militari riuniti in servizio, dovrebbe essere punito più severamente

in relazione alla lesione del bene della disciplina militare. In

sostanza la presenza dei militari riuniti in servizio renderebbe la

stessa condotta meno grave, con lesione del principio di

ragionevolezza sotto il profilo della mancanza di proporzionalità.

4. - La questione non è fondata.

L'argomentazione del Tribunale militare si basa sulla errata

premessa della uguaglianza delle condotte previste e punite

rispettivamente dagli artt. 196 del codice penale militare di pace e

dall'art. 336 del codice penale ordinario per inferirne la

sproporzione - in favore dell'autore del reato - della pena prevista

dall'impugnato art. 199. In realtà i fatti descritti dalle predette

norme sono diversi. Mentre l'art. 196 punisce la mera "minaccia di un

ingiusto danno" da parte di un militare nei confronti di un

inferiore, il primo comma dell'art. 336 del codice penale ordinario -

al quale fa riferimento l'ordinanza di remissione - punisce la

minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico

servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri

doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. In altri

termini, in quest'ultima ipotesi è previsto un elemento teleologico

di consistente gravità - che qualifica il comportamento dell'autore

- diretto a costringere il soggetto passivo del reato a compiere un

atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio - del

tutto insussistente nell'ipotesi delineata dal codice militare.

Le disposizioni ex artt. 196, primo comma, cod. pen. mil. di pace e

336, primo comma, cod. pen., contemplando fattispecie diverse, non

irragionevolmente individuano un trattamento sanzionatorio

differenziato. Quindi, venendo meno tale argomentazione del giudice a

quo, cade anche il dubbio circa la conformità all'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di

trattamento di uguali situazioni, dell'art. 199 cod. pen. mil. di

pace che fra le condizioni che elenca per l'applicazione dei reati di

insubordinazione e di quelli di abuso di autorità (tra i quali

ultimi si colloca il reato di minaccia ad inferiore) prevede quella

delle presenza di più militari riuniti per servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 199 del codice penale militare di pace sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di

Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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