La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato solo ove non sia rispettato il limite della ragionevolezza, come nel caso che un reato considerato originariamente più lieve finisca, a seguito di modifiche legislative o pronunce di illegittimità costituzionale, per essere punito più rigorosamente di quelli di maggiore gravità. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 191 cod. pen. mil. di pace (il quale punisce il reato di minaccia o ingiuria in assenza del superiore "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è ufficiale e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non è ufficiale") - limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è un ufficiale e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale" - in quanto, dopo le sentenze n. 26 del 1979 e 103 del 1982 della Corte costituzionale (che hanno dichiarato l'illegittimità del sistema sanzionatorio disposto negli artt. 186 e 189 di detto codice per alcune figure del reato di insubordinazione, ferma restando l'illiceità penale delle fattispecie in tali articoli previste, alle quali, di conseguenza, si rendono generalmente applicabili le pene comminate dal codice penale comune, di norma notevolmente meno gravi di quelle stabilite dall'ordinamento militare), il reato considerato in origine più lieve di cui all'art. 191 viene punito più rigorosamente di quello previsto dall'art. 189, dando così luogo ad una palese irrazionalità che deve essere eliminata con una pronuncia di illegittimità costituzionale analoga a quella delle sentenze suddette. - Sul carattere complementare dell'ordinamento militare, v. S. n. 213/1984.
Art. 191 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 196 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 122 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.