Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Per i reati preveduti dall'articolo precedente:

[2]1° se ricorre alcuna delle circostanze indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, le pene detentive sono aumentate, sostituita la reclusione alla reclusione militare;

[3]2° se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena puo' essere aumentata.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art187 · fonte del testo

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