Art. 164 — Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art164 · fonte del testo

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