Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1982 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 52r.d. 76/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182

cod. pen. mil. di pace (Estranei alle forze armate dello Stato -

Attività sediziosa) promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1976

dal Pretore di Messina nel procedimento penale a carico di Lanza Maria

ed altro, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblicata del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Lanza Maria e Bille'

Giuseppe - imputati del reato di cui agli artt. 14 (estranei alle

Forze Armate dello Stato) e 182 (attività sediziosa) c.p.m.p. - il

Pretore di Messina, con ordinanza 21 giugno 1976, ha sollevato di

ufficio le questioni di legittimità costituzionale dell'intero codice

penale militare di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, in

riferimento agli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, della

Costituzione; dell'art. 14 stesso codice (estranei alle Forze Armate

dello Stato) in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, della

Costituzione; e dell'art. 182 medesimo codice penale militare di pace

(attività sediziosa), in riferimento all'art. 21, comma primo, della

Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del

29 dicembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato, con atto depositato il 16 ottobre 1976, chiedendo

che delle questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate

alcune inammissibili, altre irrilevanti e altre non fondate. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Messina ha sollevato di ufficio le questioni di

legittimità costituzionale dell'intero codice penale militare di pace,

approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, in riferimento agli artt.

52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione; dell'art. 14

stesso codice (estranei alle Forze Armate dello Stato) in riferimento

agli artt. 3 e 25, comma primo, della Costituzione; e dell'art. 182

medesimo codice penale militare di pace (attività sediziosa), in

riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione.

2. - È preliminare l'esame delle questioni di legittimità

costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, che il

Pretore di Messina prospetta in quanto tale codice, "permeato dallo

spirito antidemocratico", esprime "una concezione puramente repressiva

dei rapporti di subordinazione all'interno delle forze armate", che,

oltre all'esigenza della disciplina, "mira a sottrarre al militare i

suoi fondamentali diritti di cittadino con la pretesa talora

irragionevole (in tempo di pace) di una assoluta sottomissione". E il

contrasto dell'intero codice penale militare di pace con gli artt. 52,

comma ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione può, secondo il

Pretore, essere fondatamente sostenuto ed affermato anche al di là

delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 del

codice militare di pace; e la Corte, qualora lo ritenesse opportuno,

potrebbe estendere l'indagine anche alle norme non direttamente

censurate.

Le questioni sono inammissibili.

Questa Corte ha più volte ritenuto rituale la proposizione di una

questione di legittimità costituzionale riguardante un intero testo

legislativo nel suo complesso, quando si tratti di norme intimamente

collegate le une con le altre, sicché non è dato enucleare singole

disposizioni, ma tutte devono essere considerate nel loro insieme in

ordine al sistema che pongono ed attuano (sentenza n. 78 del 1958, n.

44 del 1959; n. 38 del 1960; n. 35 del 1961; n. 53 del 1962; nn. 64 e

75 del 1963; n. 38 del 1965). Ora l'impugnato articolo 14 c.p.m.p.

prescrive, nel comma primo, che le persone estranee alle Forze Armate,

che concorrono a commettere un reato militare, sono soggette alla legge

penale militare; e, nel comma secondo, che, oltre ai casi espressamente

enunciati dalla legge, alle persone estranee alle Forze Armate, che

commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94, 136, 140, 141,

145, 182, 184 stesso codice, si applicano le pene stabilite per i

militari, secondo le disposizioni dell'art. 65; tuttavia il giudice

può diminuire la pena.

L'altra norma specificamente impugnata, art. 182 c.p.m.p., prevede

il delitto, di attività sediziosa, del quale può essere soggetto

attivo anche l'estraneo delle Forze Armate in base all'espresso

richiamo contenuto nell'art. 14 stesso codice; ed è del tutto

indipendente dalle altre norme del codice medesimo. È, quindi, da

escludere che nel caso di specie debba necessariamente procedersi ad

una valutazione dell'intero codice penale militare di pace.

L'eventuale pronuncia di illegittimità di norme diverse da quelle

impugnate non potrebbe esplicare alcuna influenza sul procedimento

penale pendente davanti al Pretore di Messina.

3. - È anche inammissibile, per difetto di rilevanza. nel suddetto

procedimento penale, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14 c.p.m.p. - che, secondo il Pretore di Messina, violerebbe

il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25, comma primo,

della Costituzione - dato che nella specie le persone estranee alle

Forze Armate sono state rinviate a giudizio davanti allo stesso Pretore

di Messina, cioè davanti a quello che l'ordinanza di rimessione

considera il giudice naturale precostituito per legge, e non davanti al

Tribunale Militare.

4. - Il Pretore di Messina afferma, poi, che l'art. 14 c.p.m.p. è

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determina una

disparità di trattamento non giustificata in danno dei civili, dato

che la legge penale militare prevede pene maggiori di quelle che

sarebbero loro applicabili se fossero soggetti alla legge penale

comune.

La questione non è fondata.

Non sussiste la violazione del principio di eguaglianza perché non

ha consistenza la premessa da cui muove il giudice a quo. Infatti

l'art. 182 c.p.m.p. non trova riscontro nel codice penale comune.

5. - Illegittima sarebbe, infine, secondo il Pretore, per contrasto

con l'art. 21, comma primo, della Costituzione, la norma contenuta

nell'art. 182 c.p.m.p., poiché è stata considerata dalla prevalente

giurisprudenza sufficiente ad integrare il reato di attività sediziosa

ogni critica che sia andata oltre all'intenzione di reclamare pretesi

diritti per disfunzioni di ordine materiale e abbia investito il

comportamento dei superiori (perché ritenuto arbitrario repressivo o

diretto a realizzare discriminazioni politiche) ovvero temi di

propaganda politica.

Neppure quest'ultima censura è fondata.

Invero, correttamente valutata, la condotta sanzionata dall'art.

182 c.p.m.p. non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti

militari, sorretta come tale dalla garanzia costituzionale della

libertà di manifestazione del pensiero (cfr. sentenza di questa Corte

n. 71 del 1978, che concerne questione analoga).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, approvato

con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, sollevate dal Pretore di Messina con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 52, comma

ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 c.p.m.p. (Estranei alle Forze Armate dello

Stato) sollevata dallo stesso Pretore di Messina con la citata

ordinanza in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 14 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e

dell'art. 182 stesso codice, in riferimento all'art. 21, comma primo,

della Costituzione, sollevate dal medesimo Pretore di Messina con la

suddetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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