Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1970 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 92

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 marzo 1969 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Baldini Pio, iscritta al n. 188 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 145 dell' 11 giugno 1969;

2) ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dalla Corte d'assise di Padova

nel procedimento penale a carico di Piovan Giorgio, iscritta al n. 313

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;

3) ordinanza emessa il 10 settembre 1969 dal tribunale di Livorno

nel procedimento penale a carico di Ventura Francesco, iscritta al n.

397 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale promosso con il rito del

giudizio direttissimo a carico di Pio Baldini, per oltraggio ad un

agente di pubblica sicurezza, il pretore di Roma, essendo risultato che

l'imputato aveva commesso il fatto in istato di ebbrezza alcoolica, con

ordinanza del 1 marzo 1969, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 92 del codice penale, in riferimento all'art.

27 della Costituzione.

Osserva il pretore che la norma denunziata, nel tener ferma - in

deroga al principio fissato nell'art. 85 del codice penale -

l'imputabilità per i reati commessi in istato di ubriachezza

volontaria o colposa, escluderebbe ogni indagine sulla capacità di

intendere e di volere dell'imputato, e violerebbe il canone della

responsabilità personale in materia penale, espresso nel primo comma

del ridetto art. 27 e risultante anche dal coordinamento di tale canone

con altri accolti nella Costituzione.

Deduce, al riguardo, che nella nozione di responsabilità penale,

si è sempre presupposta e ricompresa la capacità di intendere e di

volere e che è stata, come tale, assunta ed intesa dal legislatore

costituente, il quale avrebbe ulteriormente limitato la

discrezionalità del legislatore ordinario quanto alla sua

configurazione, sia con il riconoscimento e la garanzia dei diritti

inviolabili dell'uomo - fra i quali sarebbe da annoverare quello di non

essere punito quando, al momento della condotta addebitata, manchi la

capacità di autodeterminazione - sia con l'affermazione del principio

di eguaglianza, che non consentirebbe, in tema di ubriachezza - che è

tale da annullare o quanto meno da scemare la capacità di intendere e

di volere - di discriminare tra l'ubriachezza fortuita, che, ai sensi

dell'art. 91 del codice penale, consente l'indagine su tale capacità,

e l'ubriachezza volontaria o colposa che, invece, non la consente e che

conduce automaticamente a porre a carico dell'ebbro il reato commesso.

Ricorda, inoltre, il pretore il recente progetto di riforma del

codice penale che configura l'ubriachezza come attenuante; fa presente

che, secondo un affermato orientamento giurisprudenziale della

cassazione, la norma denunziata, in deroga all'art. 42 del codice

penale, escluderebbe pure l'indagine sulla coscienza e volontà; e

ribadisce, infine, la violazione dell'art. 27, primo comma, della

Costituzione, secondo l'interpretazione datane da questa Corte, e

risultante anche dagli altri due principi espressi nel secondo e terzo

comma dello stesso art. 27, i quali presuppongono la partecipazione

psichica dell'autore al fatto delittuoso.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiate n. 145 dell' 11 giugno 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, con atto depositato il 1 luglio 1969, nel quale

si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver accennato alle ragioni di politica criminale della norma

denunziata ed ai diversi orientamenti dottrinali intesi a precisare a

quale titolo sia da ascrivere il reato commesso in istato di

ubriachezza volontaria o colposa, anche l'Avvocatura si richiama alle

sentenze di questa Corte sull'art. 27 della Costituzione e sostiene

che, secondo la dominante giurisprudenza della cassazione e la dottrina

prevalente, devesi sempre aver riguardo all'atteggiamento psicologico,

quantunque abnorme, riferito al momento in cui fu realizzata

l'attività penalmente illecita, cioè al momento in cui fu commesso il

reato (e non a quello della fase precedente, nella quale l'agente si

sia posto nello stato di ubriachezza), di guisa che, neppure

nell'ipotesi di ubriachezza volontaria o colposa, sarebbe esclusa

l'indagine sulla coscienza e volontà dell'azione; e ciò

contrariamente a quanto si assume nell'ordinanza, che avrebbe, invece,

confuso tra il concetto di imputabilità, da considerare

indipendentemente dalla commissione del reato, e quello di

responsabilità, comprensivo anche della colpevolezza, senza della

quale non v'è rapporto di causalità psichica tra la condotta e

l'evento.

2. - Altra questione di legittimità costituzionale del primo comma

del citato art. 92 del codice penale, è stata sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, con

ordinanza del 3 marzo 1969, dalla Corte d'assise di Padova, nel corso

di un procedimento penale a carico di Giorgio Piovan, imputato di

omicidio aggravato, ai sensi degli artt. 575 e 577, in relazione

all'art. 61, n. 4, del codice penale, commesso in istato di totale

ubriachezza.

Anche in tale ordinanza si assume che la norma denunziata

profilerebbe un'ipotesi di presunzione legale di responsabilità

penale; si fa richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sulla

nozione di responsabilità personale in materia penale, nonché alla

funzione rieducativa della pena, che sarebbe da applicare soltanto a

chi ha commesso il reato in istato di effettiva imputabilità. Per

quanto concerne l'interpretazione della norma denunziata, si sostiene,

poi, che secondo la costante giurisprudenza, chi commette un reato

doloso in istato di ubriachezza volontaria ne risponde a titolo di

dolo, pur avendo voluto soltanto la ubriachezza e non - stante il suo

stato di incapacità naturale - anche il reato commesso.

La violazione del principio di eguaglianza viene, infine,

prospettata con riferimento all'ipotesi di chi, pur trovandosi in

condizioni personali di eguale incapacità, non incorrerebbe nella

presunzione di imputabilità.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13 agosto 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte.

3. - Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 92 del codice penale, in riferimento all'art. 27 della

Costituzione, è stata, da ultimo, sollevata dal tribunale di Livorno,

con ordinanza del 10 settembre 1969, emessa nel corso di un

procedimento penale a carico di Francesco Ventura, imputato del reato

di oltraggio a pubblico ufficiale, commesso in istato di ubriachezza

non accidentale.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, si

deduce che l'azione compiuta dall'ubriaco, in molti casi - al pari di

quelle dell'infermo totale di mente - è a lui riferibile solo sul

piano della causalità materiale e non su quello della causalità

psichica. Sarebbe, pertanto, assurdo e illogico il suo assoggettamento

a sanzione penale, che non potrebbe trovare spiegazione neppure con

riferimento all'atteggiamento psichico che ebbe a determinare

l'ubriachezza, dato che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se il

fatto sia da imputare a titolo di dolo o di colpa, sarebbe da valutare

l'atteggiamento della volontà al momento del fatto di reato, commesso

in istato di ubriachezza.

Si osserva, ancora, che la circostanza che l'ubriachezza sia stata

determinata dall'agente volontariamente o colposamente potrebbe

giustificare un più rigoroso trattamento dell'ubriachezza in quanto

tale, ma non legittima l'attribuzione della paternità psichica di

un'azione od omissione che può da lui non essere voluta e di cui,

comunque, l'ebbro non era in grado di valutare, in tutto o in parte, le

conseguenze.

Si deduce, da ultimo, che la norma denunziata, a differenza di

quanto l'ordinamento dispone per l'ubriachezza fortuita, statuirebbe,

per quella volontaria e colposa - allo scopo di combattere la piaga

dell'alcoolismo - una presunzione di imputabilità e porrebbe in essere

una vera e propria finzione giuridica, posto che è priva di senso la

valutazione dell'atteggiamento psichico di una mente sconvolta. Tutto

ciò in violazione dell'art. 27 della Costituzione, che sancirebbe

l'esclusione di una responsabilità penale in assenza di quel minimo di

capacità di intendere e di volere che consente l'autodeterminazione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 5 novembre 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - Data l'identità della materia, le questioni sollevate dalle

tre ordinanze del pretore di Roma, della Corte d'assise di Padova e del

tribunale di Livorno, possono essere decise con unica sentenza.

2. - L'ordinanza del pretore di Roma e quella del tribunale di

Livorno hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 92 del codice penale, in riferimento, genericamente, all'art.

27 della Costituzione, mentre l'ordinanza della Corte d'assise di

Padova, oltre a richiamarsi anche all'art. 3, specifica che l'art. 27

sarebbe violato sia nel primo che nel terzo comma.

3. - La prima questione da esaminare, in ordine logico, attiene

all'art. 3, il quale importa che situazioni diverse siano disciplinate

in modo diverso: in tale senso è la giurisprudenza costante di questa

Corte. Si assume che l'art. 92 del codice penale (del quale è in

discussione il primo comma) violerebbe esso art. 3, perché

l'ubriachezza volontaria o colposa, pur producendo incapacità (totale

o parziale) di intendere e di volere, non esclude l'imputabilità,

contrariamente a quanto è statuito per l'infermo di mente (artt. 88 e

89 cod. pen.) e per l'ubriaco accidentale (art. 91 cod. pen.).

Gli è che non può negarsi, da un lato, che l'incapacità

naturale, totale o parziale (per infermità di mente), configuri una

situazione fenomenicamente ed etiologicamente diversa dall'ubriachezza;

dall'altro, che i fatti di reato commessi in stato di ubriachezza non

possano essere sottoposti ad una disciplina unitaria, stante la

varietà degli atteggiamenti che assumono i soggetti allorché cadono,

o si pongono, in tale stato.

Insomma, la ragione della differente normativa tra ubriachezza

derivata e ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza

maggiore sta nell'intento del legislatore di prevenire e reprimere

l'ubriachezza come male sociale e, soprattutto, come situazione che, in

certi soggetti, può spingere al delitto. Il che basta per

giustificare, sotto il profilo costituzionale, la norma impugnata:

l'ubriaco, che abbia commesso un reato, risponde per una condotta

antidoverosa, cioè per essersi posto volontariamente o colposamente in

condizione di commetterlo.

Quali che siano le opinioni dottrinarie in materia (ed è noto che

il progetto di riforma del 1949-1950 intendeva perseguire i reati

commessi in stato di ubriachezza volontaria o colposa esclusivamente a

titolo di colpa, mentre il disegno di legge del 1968, al pari di quelli

del 1956 e del 1960, considera quello stato come causa di diminuzione

facoltativa della pena, avvicinandosi al sistema del codice Zanardelli,

ove, però, la diminuzione era obbligatoriamente prescritta), in

realtà, l'ebbro è qui imputabile per la volontarietà o colposità

dell'ubriachezza: ciò che spiega, ripetesi, la differenza di

normazione rispetto al vizio di mente e all'ubriachezza accidentale.

La norma ha, bensì, dato e ancora dà luogo a critiche severe sul

piano della logica e della psicopatologia, ma, considerata in relazione

al fine, non può dirsi viziata di irragionevolezza. Pertanto, la

questione, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, è infondata.

4. - Neppure l'art. 27, primo comma, della Costituzione, risulta

violato.

Chi si ubriaca (per sua volontà o per sua colpa) e commette un

reato risponde, in verità, di un proprio comportamento (arg. dalla

sentenza n. 42 del 1965).

Se, poi, si riguardasse lo stato di incapacità di intendere e di

volere dell'ubriaco, per dedurne che, ex art. 27, primo comma, verrebbe

meno l'imputabilità, sarebbe facile replicare ancora una volta, da un

lato, che il genus colpevolezza (distinto nelle due species del dolo e

della colpa in senso stretto) sussiste nel comportamento iniziale (che

ha provocato l'ubriachezza); dall'altro, che il precetto costituzionale

non esclude che sia responsabilità personale per fatto proprio quella

di chi, incapace nel momento in cui commette il reato, non lo sia stato

quando si è posto in condizione di commetterlo.

5. - La norma impugnata non contrasta neppure col secondo comma

dell'art. 27 della Costituzione, dato che essa non pone una presunzione

di colpevolezza da valere in giudizio. Né viola il terzo comma:

infatti, la pena irrogata per il reato commesso da chi versi in stato

di ubriachezza volontaria o colposa non differisce da quella a cui

soggiace ogni altro autore di reato; né può ritenersi non emendativa,

cioè non può contestarsi che essa sia diretta ad attivare, nel

condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza

volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla

prudenza (ubriachezza colposa).

Spetterà al giudice di merito sia valutare, caso per caso, se si

tratti di ubriachezza colposa o di ubriachezza accidentale; sia, del

pari, accertare di volta in volta, secondo la giurisprudenza corrente,

il titolo di colpevolezza (dolo o colpa), sulla base dell'atteggiamento

psicologico in concreto assunto dall'ubriaco al momento nel quale

commise il fatto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 92, primo comma, del codice penale, proposta dalle ordinanze

citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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