Art. 8 c.p. — Delitto politico commesso all'estero
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[1]Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
[2]Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
[3]Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 21 dicembre 1953
