Codice penale

Art. 716 c.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero a uno stabilimento di cura o ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

[2]La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art716 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari