Art. 716 c.p.
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[1]Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero a uno stabilimento di cura o ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.
[2]La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978
