Art. 715 c.p. — Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente
Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1978, n. 180.
Abrogato dal 17 maggio 1978
Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1978, n. 180.
Abrogato dal 17 maggio 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978. 54 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.
tolto: Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art715 · fonte del testo
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