Art. 705 c.p. — Commercio non autorizzato di cose preziose
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Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita', e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000
