Art. 705 c.p. — Commercio non autorizzato di cose preziose

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Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita', e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/1996

    Questione infondata
    29 gennaio 1996

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 705 cod. pen. e 13 d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui il primo contempla tuttora la repressione penale del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo ha corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 cod. pen. - relativo al commercio clandestino di cose antiche - e non anche l'art. 705 dello stesso codice. La scelta legislativa di una maggiore tutela connessa all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose (nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose antiche usate è espressione di un giudizio di valore non arbitrario, reso palese già dalla semplice comparazione della più severa sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 cod. pen. rispetto alla più tenue pena, solo pecuniaria, prevista invece dall'abrogato art. 706 cod. pen.. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 705 c.p. · Art. 17-bis Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art705 · fonte del testo

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