Art. 692 c.p. — Detenzione di misure e pesi illegali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

[2]Se il colpevole ha gia' riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art692 · fonte del testo

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