Art. 684 c.p. — Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
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Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981
