Art. 684 c.p. — Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

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Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 457/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    La tutela del segreto istruttorio e` rafforzata nei confronti della stampa, nel senso che il divieto di pubblicazione di notizie con tale mezzo e` totale (pubblicazione fatta da chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni, ne` esoneri, ne` distinzioni fra atto ed atto; e cio` sia "in considerazione della importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la serenita` e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella fase istruttoria,la dignita` e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, n. 1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi"). - Cfr. S.n. 18/1966.

    Art. 684 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 79/1981

    Questione infondata
    26 maggio 1981

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 18/1981.

    Art. 684 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 16/1981

    Questione infondata
    10 febbraio 1981

    La deroga alla regola della pubblicita` del dibattimento nel corso di processo a carico di minori e` giustificata dall'esigenza - tutelata dall'art. 31, secondo comma, Cost. - di impedire che diffusione di fatti emersi nel dibattimento possa nuocere al minore per gli effetti che provoca nella formazione sociale ove si svolge la personalita` dello stesso. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 684 c.p., 164 n. 3 c.p.p. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.

    Art. 684 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art684 · fonte del testo

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