Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 684 cod. pen., 164, n. 3, cod. proc. pen., 16 r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1975 dal giudice

istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di

Mignanego Pier Leone e Montanelli Indro, iscritta al n. 103 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso dell'istruzione formale del procedimento penale a carico di

Mignanego Pier Leone e Montanelli Indro - imputati del reato di cui

all'art. 684 cod. pen., in relazione agli artt. 164, n. 3, cod. proc.

pen. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, per avere, nella loro

qualità di direttori dei quotidiani "Il Corriere della Sera" e " Il

Giornale", fatto pubblicare nei numeri del 27 ottobre 1974 una notizia

di cronaca relativa al processo (a porte chiuse) a carico del minore

Liguori Gian Luca - il giudice istruttore del tribunale di Milano, con

ordinanza 8 febbraio 1975, ha sollevato le questioni di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 684 c.p., 164, n. 3,

c.p.p., 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento agli artt. 3

e 21 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le

parti.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 22 maggio 1975, chiedendo che le questioni di

legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. La causa è

stata chiamata e discussa nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979.

Rinviata a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980, è stata discussa

nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980, nella quale l'Avvocatura

dello Stato ha confermato la richiesta che siano dichiarate infondate

le proposte questioni di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Milano ha considerato

che la questione di legittimità costituzionale - se il divieto penale

di dare notizia di procedimenti a carico di minori sia compatibile con

il principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero,

che comprende logicamente la libertà di cronaca - è stata già

esaminata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 1965,

che dichiarò la incostituzionalità di alcune disposizioni dell'art.

164 c.p.p. e giustificò le rimanenti disposizioni in funzione della

tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti tra cui la

tutela dei minori, osservando che la pubblicità dei fatti di causa

può apportare a questi conseguenze ben gravi sia allo sviluppo

spirituale, sia alla loro vita materiale. Tale assunto, secondo il

giudice istruttore, non sarebbe giustificato in quanto riconosce

rilievo costituzionale alla tutela dei minori senza tenere conto

dell'esigenza di un bilanciamento d'interessi anche garantiti dalla

Costituzione.

In particolare l'imposizione del limite alla libertà

d'informazione - con la quale il legislatore ordinario ha risolto il

conflitto tra l'interesse del minore e l'interesse all'informazione,

entrambi di rilievo costituzionale - sarebbe in contrasto con l'art. 21

della Costituzione, perché nel sistema costituzionale la libertà

d'informazione avrebbe tale fondamentale, preminente valore da

escludere che essa possa essere compressa dalla tutela che nel sistema

costituzionale è riconosciuta al minore. Comunque, il divieto di

pubblicità, concernente i processi contro i minori, potrebbe

considerarsi legittimo sul piano costituzionale soltanto se realizzasse

in concreto la tutela del minore, ma ciò non avviene perché

l'interesse del minore, che sarebbe compromesso dalla cronaca

giudiziaria è, prima, più compromesso da eventuali notizie di cronaca

sul reato da lui commesso, che sono consentite, rientrando nella

generale libertà d'informazione, come si desume dall'art. 596, comma

terzo, n. 2, c.p. E, poiché il suddetto divieto è previsto in una

norma processuale, a fondamento della sua legittimità costituzionale

non potrebbe invocarsi l'interesse di natura sostanziale, come la

tutela del minore, che deve essere disciplinata con norme sostanziali.

Il divieto, infine, sarebbe in contrasto con il principio di

uguaglianza perché opererebbe una distinzione priva di giustificazione

tra notizie ugualmente pregiudizievoli per l'interesse del minore: le

une, notizie sul reato commesso, lecite; le altre, notizie sul

processo, vietate.

2. - Le questioni non sono fondate.

Questa Corte - in coerenza con il canone di ermeneutica che ogni

norma giuridica deve interpretarsi nella sua unità, in connessione tra

le parti che la compongono - ha posto in risalto (sentenza n. 122 del

1970) che la libertà di stampa, prevista nel terzo comma dell'art. 21

della Costituzione, non significa affatto che la stampa, in quanto

strumento di diffusione, non debba soggiacere agli stessi limiti che

circoscrivono la libera manifestazione del pensiero secondo

l'interpretazione del primo comma dello stesso art. 21. Con riguardo a

tale prospettiva (con la sentenza n. 12 del 1971, richiamata la

sentenza n. 25 del 1965, alla quale ha fatto riferimento l'ordinanza

del giudice istruttore del tribunale di Milano) ha affermato che la

regola della pubblicità del dibattimento è coessenziale ai principi,

ai quali, in un ordinamento costituzionale fondato sulla sovranità

popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia. Ed ha

precisato che, quando si tratta del processo penale per il quale la

pubblicità del dibattimento ha un valore particolarmente rilevante, le

deroghe possono essere disposte soltanto a garanzia di beni a rilevanza

costituzionale, mentre negli altri casi un più ampio potere

discrezionale deve essere riconosciuto al legislatore nella valutazione

degli interessi che possono giustificare la celebrazione dal

dibattimento a porte chiuse.

In proposito va posto in risalto che con la stessa sentenza n. 25

del 1965 questa Corte ha affermato il principio che la tutela

costituzionale dei diritti ha sempre un limite nell'esigenza

insuperabile che nell'esercizio di essi non siano violati beni

ugualmente garantiti dalla Costituzione; limite che va stabilito non

ricercando garanzia costituzionale privilegiata o non privilegiata,

bensì accertando quale interesse, per il suo contenuto e per le sue

modalità di esercizio, è garantito in concreto nell'armonica tutela

di diversi fondamentali interessi. E, quanto al divieto dell'art. 164,

n. 3, c.p.p., va rilevato che la deroga alla pubblicità del

dibattimento costituisce un mezzo per il conseguimento di un'alta

finalità di tutela dei minori, ai quali la pubblicità dei fatti della

causa può apportare conseguenze gravi sia allo sviluppo spirituale,

sia alla vita materiale, conseguenze che hanno rilevanza costituzionale

ai termini dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, che prevede

la tutela dei minori, intesa in correlazione con il principio

fondamentale dell'art. 2 della Costituzione, per gli effetti che la

diffusione di fatti emersi nel dibattimento può provocare sulla

formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del

minore.

3. - Tanto meno ha fondamento l'opinione che il divieto di

pubblicità del processo contro il minore non realizzerebbe il fine di

tutela sia perché l'interesse tutelato sarebbe stato già gravemente

compromesso dalle precedenti notizie di cronaca sul fatto da lui

commesso, sia perché la tutela costituzionale del minore

presupporrebbe una disciplina sostanziale.

Nell'adempimento di tale particolare tutela costituzionale il

legislatore, nell'art. 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, che

s'inquadra nella complessa normativa dello stesso regio decreto a

favore dei minori, col disporre che le udienze del tribunale per i

minorenni e della Sezione di Corte di appello per i minorenni sono

tenute a porte chiuse secondo le modalità in esso previste, persegue

il fine che la verità sostanziale dei fatti sia accertata dagli organi

competenti, e soltanto da essi ai termini dell'art. 101 della

Costituzione, senza che notizie emerse nel corso del dibattimento e

valutazioni da parte della stampa anteriori o successive alla notizia

del reato possano comunque incidere a favore o contro il minore.

In proposito va, altresì, rilevato che dalla premessa che

"l'attività della stampa trova nelle norme scritte disciplina e limiti

ovviamente insufficienti" la dichiarazione dei doveri dei giornalisti

della Federazione internazionale dei giornalisti, adottata dal secondo

Congresso internazionale dei giornalisti di Bordeaux (maggio 1954), ha

tratto argomento per precisare i doveri essenziali dei giornalisti

nella ricerca, nella redazione e nei commenti degli avvenimenti. La

dichiarazione, pubblicata sul Bollettino della Federazione nazionale

della stampa italiana, numero di giugno 1957, ha affermato, nell'art.

1, essere diritto inalienabile del giornalismo la libertà di attingere

notizie, di pubblicarle e di sottoporle al vaglio della critica,

conformemente alla verità sostanziale dei fatti; ha, nell'art. 5,

precisato che "l'attività giornalistica deve conciliarsi con il

rispetto della personalità sia pubblica che privata del singolo e

degli enti nell'esercizio delle loro funzioni". Ora, se il diritto di

attingere notizie, pubblicarle e sottoporle al vaglio della critica

deve essere conforme alla verità sostanziale dei fatti e l'attività

giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità, non

è contestabile che la tutela dei minori postula una particolare

disciplina proprio per quanto attiene alla personalità, che risente,

nella sua evoluzione, dei più diversi fattori biologici, psicologici,

familiari e sociali, i quali incidono in modo definitivo sulla sua

formazione.

Le disposizioni impugnate non meritano pertanto censure, essendo in

esse precisati i limiti del diritto e del corrispondente dovere etico

che la stampa deve osservare nei riguardi dei minori imputati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 684 cod. pen., 164, n. 3, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni) proposte dal giudice istruttore del tribunale di Milano, con

l'ordinanza 8 febbraio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 21 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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