Art. 67 c.p. — Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944. Leggi il testo vigente →

[1]Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:

[2]1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;

[3]2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

[4]Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non puo' essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art67 · fonte del testo

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