Art. 51 — Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

[1]Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non e' determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:

[2]1° alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

[3]2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto e' sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;

[4]3° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

[5]4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art51 · fonte del testo

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