Art. 634 c.p. — Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.

[2]Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art634 · fonte del testo

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