Codice penale

Art. 609-septies c.p. — Querela di parte

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[1]((I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

[2]Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.

[3]La querela proposta e' irrevocabile.

[4]Si procede tuttavia d'ufficio:

  • 1)se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
  • 2)se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
  • 3)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
  • 4)se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
  • 5)se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma)).

Testo in vigore dal 6 marzo 1996 al 2 marzo 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art609septies · fonte del testo

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