Codice penale

Art. 603-bis.1 c.p. — Circostanza attenuante

[1]Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite.

[2]Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

[3]Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.

Testo vigente dal 4 novembre 2016

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art603bis1 · fonte del testo

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