Art. 581 c.p. — Percosse
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[1]Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.
[2]Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 settembre 2020
