Art. 58 c.p. — Stampa clandestina
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[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
[2]Se sono ignote o non imputabili le persone nel detto articolo indicate, dei reati commessi col mezzo della stampa rispondono tutti coloro che in qualsiasi modo divulgano gli stampati.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 27 marzo 1958
