Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1985 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58 del

c.p.m.p. promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di Piotto Germano

ed altro iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 9 giugno 1983, emessa nel corso del processo penale

contro il V. Brigadiere dei carabinieri Piotto Germano ed il

carabiniere Biasibetti Martino, imputati di concorso in violata

consegna pluriaggravata ed in distruzione di oggetti di armamento

militare aggravata, il Tribunale militare di Padova sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 58 c.p.m.p. nella parte in cui

prevede la rimozione dal grado nei riguardi del superiore che concorra

con inferiore in un reato militare punito con pena detentiva: e ciò

con riferimento all'art. 3 Cost..

Il Tribunale remittente ravvisa nella citata disposizione

violazione del principio di uguaglianza in quanto, ove ricorra

l'ipotesi come quella di causa, per la quale anche il concorrente

inferiore è rivestito di grado (il carabiniere, infatti, è graduato

di truppa in quanto equiparato al caporale delle altre Armi), solo il

superiore, in caso di condanna, viene rimosso dal grado. Per altro

aspetto, poi, il contrasto si verificherebbe anche perché la legge

penale comune non prevede trattamento punitivo cosi rigoroso per i

pubblici impiegati concorrenti in reati non infamanti.

È intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che

la questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, ciò che conta nella ratio

della disposizione impugnata non è tanto il fatto che il concorrente

sia rivestito di grado, quanto la gravità della circostanza che il

superiore in grado concorra in un reato di certo rilievo

coll'inferiore.

È il primo - rileva l'Avvocatura - che, a causa della sua

posizione di comando sul concorrente, offende il prestigio tutelato

dalla norma.

Non sarebbe, perciò, irragionevole che la pena accessoria sia

prevista soltanto per il primo: così come non è irrazionale che essa

non sia prevista per analoghe fattispecie del diritto penale ordinario

riguardanti i pubblici impiegati, trattandosi di situazioni diverse che

contemplano una diversa intensità del prestigio della Pubblica

Amministrazione. Considerato in diritto :

La pena accessoria prevista nell'art. 58 c.p.m.p. suscita

perplessità nel giudice a quo: perplessità che trovano effettivamente

qualche giustificazione soprattutto nella rigorosa automaticità della

misura che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entità del

fatto, e alla misura del concorso. Inoltre, sembra eccessivo che,

quando il concorso si verifica con inferiore pure provvisto di grado,

il superiore debba essere ridotto addirittura allo stato di soldato o

equiparato: specie allorché fra i due concorrenti nel reato vi sia

lieve differenza di grado.

Tutte situazioni, però, sulle quali evidentemente è auspicabile

l'intervento del legislatore, soprattutto per consentire al potere

discrezionale del giudice la valutazione di tutte le modalità e le

circostanze che accompagnano il fatto, adeguando ad esse, e

all'intensità del dolo, l'uso ed una graduale commisurazione della

sanzione accessoria. Ma la Corte non potrebbe, comunque, emettere sul

punto decisioni autoapplicative così articolate, contenenti previsioni

diversificate o alternative.

Il vero è che - fatti salvi i rilievi di cui sopra per una più

corretta e adeguata amministrazione della Giustizia militare - la norma

impugnata non è di per se stessa priva di razionalità, e

particolarmente non lo è per i motivi esposti nell'ordinanza di

rimessione.

Che la sanzione accessoria sia comminata solo al superiore in grado

trova, infatti, giustificazione proprio nella ratio della norma. La

quale non tanto è diretta - come suggerisce l'Avvocatura - a tutelare

il prestigio della posizione di comando sul concorrente, quanto la

responsabilità che il superiore assume nella funzione di comando

rispetto ai sottordinati, specie in relazione all'esempio che è tenuto

a dare nella scrupolosa osservanza della legge. Situazione di grande

delicatezza nel contesto dell'ordinamento militare, come tale non

paragonabile alla ben diversa qualità dei rapporti intercorrenti

nell'ambito della gerarchia degl'impieghi civili: non rileva, perciò,

in relazione al parametro costituzionale invocato, che analoga sanzione

accessoria non sia prevista nel diritto penale ordinario.

La questione, pertanto, non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58 c.p.m.p., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. dal

Tribunale militare di Padova con ordinanza 9 giugno 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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