Art. 58 c.p. — Stampa clandestina
[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1958, N. 127)).
Testo vigente dal 27 marzo 1958
