Art. 552 c.p. — Procurata impotenza alla procreazione

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[1]Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto alle così dette pratiche maltusiane, avevo già avvertito, nella mia Relazione sul progetto (n. 590), essere stato mio proposito di estendere l'incriminazione, oltre al fatto dell'incitamento alle pratiche medesime (art. 553 del codice), anche a quello di chi compie tali pratiche su una persona, se non mi avessero trattenuto le gravi difficoltà, che nella pratica attuazione di una simile disposizione si sarebbero certo incontrate. Ripresa peraltro in esame la questione, mi parve che queste difficoltà non dovessero impedire l'incriminazione di un fatto, che è ben più grave di quello del delitto di semplice incitamento. E tanto più mi convinsi dell'opportunità di tale incriminazione, in quanto la mancanza di essa potrebbe creare una pericolosa categoria di specialisti nella turpe arte antifecondativa. Già si ha notizia, ad esempio, di alcuni così detti gabinetti radiologici in cui si fanno frequenti applicazioni dirette al conseguimento della sterilità sessuale, e rispetto ai quali la vigilanza sanitaria, per quanto oculata ed attiva, come in fatto viene esercitata, non può ritenersi sufficiente, quando manchino idonee disposizioni penali. Ed è pure da rammentarsi il recente metodo, ideato da uno specialista austriaco, per ottenere la sterilizzazione senza togliere la capacità del congiungimento carnale; metodo che, per gli egoisti e per i viziosi, offre uno speciale allettamento e rappresenta un nuovo pericolo per la conservazione della razza, dato che la sua applicazione va diffondendosi in vari Stati d'Europa e d'America. Non sarebbe, quindi, conforme alle direttive della politica demografica del nuovo Stato italiano un codice penale che non apprestasse tutti i possibili e più energici mezzi di lotta contro la nefasta azione che mira a sopprimere la fecondazione. Ho creato perciò una nuova disposizione (art. 552), per la quale, chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona. In tal modo, con gli articoli 552 e 553, se le aberrazioni neo-maltusiane presumessero di varcare i confini d'Italia, troverebbero il trattamento che meritano.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 178

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art552 · fonte del testo

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