Art. 549 c.p. — Morte o lesione della donna
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.
[2]Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, e' della reclusione da tre a otto anni.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978
