Art. 544-bis c.p. — Uccisione di animali

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Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione ((da quattro mesi a due anni)).

Testo in vigore dal 4 dicembre 2010 al 1 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2004 al 4 dicembre 2010. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tolto: tre mesi a diciotto mesi aggiunto: quattro mesi a due anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art544bis · fonte del testo

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