Art. 544-quinquies c.p. — Divieto di combattimenti tra animali

[1]Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione ((da due a quattro anni)) e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

[2]La pena e' aumentata da un terzo alla meta':

  • 1)se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
  • 2)se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
  • 3)se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

[3]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti ((, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma)).

[4]Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2004 al 1 luglio 2025. 3 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da tolto: uno a tre aggiunto: due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

… animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzientiaggiunto: , e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art544quinquies · fonte del testo

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