Codice penale

Art. 541 c.p. — Pene accessorie ed altri effetti penali

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[1]La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualita' di genitore, di marito, di tutore o di curatore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante.

[2]La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art541 · fonte del testo

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