Art. 531 c.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di eta' minore, o in stato d'infermita' o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.
[2]La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.
[3]La pena e' raddoppiata:
[4]1° se il fatto e' commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
[5]2° se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;
[6]3° se al colpevole la persona e' stata affidata per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958
