Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1966 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1019, che rende obbligatorio l'accordo interconfederale

20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale dei

lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, e dell'art. 509 del

Codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 23 ed il 31 marzo

1964 dal Pretore di Monsummano Terme nei procedimenti penali a carico

di Motroni Arrigo ed altri e di Tagliasacchi Corrado, iscritte ai nn.

85 e 86 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 144 del 13 giugno 1964, e con ordinanza

emessa il 9 marzo 1965 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile

vertente tra Chiamenti Carla e l'impresa Martini e Reggioli, iscritta

al n. 42 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965.

Visti gli atti di costituzione dell'impresa Martini e Reggioli e di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Giuliano Mazzoni, per l'impresa Martini e Reggioli, e

il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Due ordinanze del Pretore di Monsummano Terme emesse

rispettivamente il 23 e il 31 marzo 1964, e una ordinanza del Pretore

di Firenze del 9 marzo 1965 hanno proposto questione di legittimità

costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, che rende

obbligatorio erga omnes l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950

sulla procedura da svolgere nei casi di licenziamento di personale.

Tutte e tre le ordinanze osservano che il decreto predetto ha ecceduto

dai limiti posti nell'art. 1 della legge di delegazione 14 luglio 1959,

n. 741, e quindi ha violato gli artt. 76 e 39 della Costituzione; il

Pretore di Monsummano si è riferito anche agli artt. 25 e 102 della

Costituzione e ha altresì sottoposto al giudizio di questa Corte

l'art. 509 del Codice penale che prevede sanzioni per l'inosservanza

delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro, in riferimento all'art.

39 della Costituzione.

Il Pretore di Monsummano ha rilevato che l'accordo interconfederale

20 dicembre 1950 ha per oggetto una particolare procedura per il

licenziamento causato da riduzione di personale e non riguarda quindi i

minimi inderogabili di trattamento economico normativo che la legge 14

luglio 1959, n. 741, intendeva assicurare a tutti gli appartenenti ad

una medesima categoria. Destinatari dell'accordo non sono i singoli

datori di lavoro e i singoli lavoratori, ma le associazioni sindacali

contraenti, alle quali incombe l'obbligo di espletare un particolare

procedimento di conciliazione, e alle quali è demandata la competenza

a conoscere della controversia collettiva inerente al licenziamento.

Con l'estensione erga omnes di tale accordo si verrebbe a rendere

obbligatoria la rappresentanza delle associazioni sindacali anche ai

non iscritti, in contrasto con l'art. 39 della Costituzione, e si

verrebbero a violare gli artt. 25 e 102 della Costituzione che vietano

di distogliere dal giudice naturale precostituito e di istituire

giudici straordinari o giudici speciali. Quanto all'art. 509 del Codice

penale, esso può sfogare efficacia soltanto per i contratti collettivi

di diritto corporativo rimasti in vigore a termini dell'art. 43 del

D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, e non è applicabile ai contratti

collettivi previsti dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, che contiene,

per la inosservanza ad essi, sanzioni autonome.

Il Pretore di Firenze ha ricordato che è dibattuta la questione

dell'applicabilità della legge 14 luglio 1959, n. 741, all'accordo

interconfederale di cui si tratta; ha esposto le ragioni fatte valere

dalle opposte dottrine, e ha osservato che il contrasto esistente fa

ritenere che la questione non sia manifestamente infondata.

L'ordinanza n. 85 è stata notificata al Presidente del Consiglio

dei Ministri il 16 aprile 1964 e comunicata ai Presidenti delle Camere

il 15 aprile 1964; l'ordinanza n. 86 è stata notificata all'imputato

il 4 maggio 1964, al Pubblico Ministero il 15 aprile 1964, al

Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 aprile 1964 e comunicata ai

Presidenti delle Camere il 15 aprile 1964; ambedue sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 13

giugno 1964. L'ordinanza n. 42 è stata notificata ai difensori delle

parti in causa il 10 marzo 1965, al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 10 marzo 1965 e comunicata ai Presidenti delle Camere l'11

marzo 1965; è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965.

Si è costituita in giudizio l'impresa ingegneri Martini e

Reggioli, parte nel procedimento innanzi al Pretore di Firenze; il

Presidente del Consiglio è intervenuto soltanto nei procedimenti

svoltisi innanzi al Pretore di Monsummano. L'impresa Martini e Reggioli

ha presentato memoria.

2. - L'impresa Martini e Reggioli, nelle sue deduzioni, ha premesso

che la legge 14 luglio 1959, n. 741, non si riferisce ai contratti

collettivi di carattere meramente strumentale ed ha all'uopo richiamato

la sentenza di questa Corte 13 luglio 1963, n. 129; ha soggiunto che il

contratto collettivo che è oggetto del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019,

contiene norme per la regolamentazione dei rapporti fra le associazioni

sindacali contrapposte e non per il minimo di trattamento economico e

normativo.

Nella memoria ha poi ribadito i concetti suesposti e ha aggiunto

che l'accordo contiene soltanto un impegno di non promuovere o di non

dare appoggio ad agitazioni sindacali fino a che non sia esaurito

l'iter della procedura; ha ricordato anche la sentenza 6 luglio 1965,

n. 56, che escluse dall'ambito della predetta legge del 1959 la materia

dell'esperimento obbligatorio di conciliazione, per le controversie

individuali; ha rilevato che, a comprendere il contratto di cui si

tratta nell'ambito della legge di delegazione, non vale nemmeno il

fatto che, all'art. 4, esso sancisce il diritto dei lavoratori

licenziati per riduzione di personale di essere riassunti nel caso che

l'azienda proceda entro un anno a nuove assunzioni perché, dovendo

l'assunzione avvenire per il tramite degli uffici di collocamento, non

è configurabile l'attribuzione di quel diritto, che piuttosto deriva

dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sulla disciplina del

collocamento. Ha infine osservato che il decreto del 1960 ha

sostanzialmente imposto alle associazioni sindacali l'obbligo di

prestare i propri servizi anche ai non iscritti, e quindi conferito o

un pubblico ufficio o una rappresentanza dei non iscritti; per cui

risulta violato anche l'art. 39 della Costituzione.

3. - Il Presidente del Consiglio ha rilevato che lo speciale

procedimento di conciliazione previsto dall'accordo interconfederale 20

dicembre 1950, non è di carattere giurisdizionale e quindi né

distoglie la parte dal giudice naturale né implica istituzione di

giudici speciali. Le norme di cui al detto accordo riguardano i minimi

inderogabili di trattamento normativo, in quanto rafforzano

l'aspettativa del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro;

non è pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte del 13

luglio 1963, n. 129, che invece ritenne di includere nella delegazione

ogni contratto collettivo contenente pattuizioni necessarie ad

assicurare al lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignità

della persona umana, come sono quelle che tendono a disciplinare i

licenziamenti per riduzione di personale. L'accordo non viola l'art.

39 della Costituzione, perché impone soltanto l'obbligo del datore di

lavoro di informare una associazione territoriale di categoria del

divisato provvedimento di riduzione di personale, senza inserire il

datore di lavoro nell'associazione e senza vincolarne le

determinazioni: il datore di lavoro è tenuto soltanto a sospendere per

15 giorni l'attuazione del progettato licenziamento e a tener conto,

nella identificazione di lavoratori da licenziare, di determinati

criteri preordinati ad esigenze di carattere sociale (anzianità,

carichi di famiglia, ecc.).

Circa l'art. 509 del Codice penale, non essendo in discussione

l'applicazione di norme di un contratto collettivo di diritto

corporativo, il suo contenuto esula dalla materia, avuto riguardo anche

al fatto che le violazioni della legge delegante e di quella delegata

sono sanzionate nell'art. 8 della prima, che non ha formato oggetto di

denuncia di illegittimità costituzionale.

4. - All'udienza del 10 novembre 1965 i difensori delle parti hanno

illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze sopra richiamate concernono la medesima

questione e, per quanto si riferisce all'art. 509 del Codice penale,

sono strettamente collegate. Le cause debbono quindi riunirsi.

2. - Il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, emesso in base alla

delegazione contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, ha esteso

erga omnes l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, sui

licenziamenti per riduzione di personale.

Questo accordo, fra l'altro, istituisce e regola un procedimento di

conciliazione affidato alle organizzazioni provinciali delle

associazioni sindacali che lo conclusero, diretto ad evitare e ad

eliminare i contrasti che quei licenziamenti possono determinare nei

rapporti di lavoro aziendale. Non vi è dubbio che le norme relative a

tale procedimento sono di ordine strumentale, con riguardo al fine

perseguito dalla suddetta legge 14 luglio 1959, n. 741; ma nelle

precedenti sentenze di questa Corte del 13 luglio 1963, n. 129, e del 6

luglio 1965, n. 56, si è chiarito che unicamente le determinazioni

contrattuali non strettamente necessarie a garantire i minimi

retributivi e normativi sono estranee agli interessi che la citata

legge ha voluto tutelare.

Nella specie, un procedimento di conciliazione fra associazioni

professionali non è strettamente necessario ai fini di una protezione

minima del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro ritenga

necessaria una riduzione di personale: questa protezione è data,

nell'accordo, da norme precise di carattere sostanziale, che il datore

di lavoro deve osservare per regolare l'ordine dei licenziamenti. Per

giunta quel procedimento, dovendo contenersi nell'ambito dei fini che

l'accordo persegue (art. 6, primo comma), non può ritenersi

indirizzato se non allo scopo enunciato nel secondo comma dello stesso

art. 6; nel quale si esprime "la fiducia di porre in essere uno

strumento idoneo a favorire la collaborazione tra le organizzazioni e

gli appartenenti alle categorie rappresentate e a risolvere

pacificamente i contrasti che i provvedimenti di licenziamento

frequentemente determinano nei rapporti di lavoro aziendale". In modo

che è direttamente destinato a regolare l'azione sindacale e i

rapporti fra sindacati, a prevenire ed eliminare contese sindacali, sia

pure incidenti sui rapporti di lavoro che ineriscono ad una singola

impresa; tanto vero che la sua instaurazione è soltanto oggetto di

obbligazioni reciproche delle associazioni, e non ne sono parti

necessarie né il datore di lavoro, che può soltanto assistere

l'organizzazione industriale e unicamente se questa ne richieda la

presenza, né il lavoratore, perché l'organizzazione alla quale egli

è iscritto può farsi assistere, non da lui, ma dalla commissione

interna o da una rappresentanza di questa. Per quanto sia vero che gli

effetti della conciliazione influenzano il rapporto individuale, non è

contestabile che ciò accade in sede di composizione delle vertenze

sindacali insorte sulla materia regolata dall'accordo, quindi in via

riflessa, e soltanto con riferimento a singole ipotesi controverse;

mentre la legge delegante mirava ad un diretto ed astratto regolamento

del rapporto individuale.

La Corte, nella citata sentenza 6 luglio 1965, ha rilevato che non

possono ritenersi compresi nell'ambito della legge 14 luglio 1959, n.

741, i regolamenti di diritti e di doveri attuabili attraverso

l'interposizione delle associazioni sindacali che conclusero il singolo

contratto collettivo; ed ha osservato che, in tal caso, gli estranei a

dette associazioni vengono sottoposti a vincoli di subordinazione nei

confronti delle medesime, la cui predisposizione, a parte l'incidenza

del sistema sul principio della libertà sindacale, non si può

reputare pertinente a quella parte della contrattazione collettiva alla

quale si è riferita la legge di delegazione. Questo assoggettamento

si ha certamente nella specie se, come si è detto, al procedimento non

hanno diritto di partecipare né il datore di lavoro, né i lavoratori,

se i provvedimenti di licenziamento non possono aver corso fino a

quando le organizzazioni sindacali ritengano possibile la conciliazione

e, nel caso di accordo, possono aver effetto esclusivamente in

conformità ai termini dello stesso (art. 2, lett. e). Il potere delle

associazioni nei confronti dei non iscritti è tanto più penetrante in

quanto spetta ad esse l'esaminare se il motivo della riduzione del

personale sia consistente e, nel caso affermativo, se vi siano concrete

e attuali possibilità di evitarla, in tutto o in parte, senza

costituire un carico improduttivo per il datore di lavoro (art. 2,

lett. a, dell'accordo).

3. - Rientrano invece nei fini cui tendeva la legge 14 luglio 1959,

n. 741, le clausole dell'accordo che determinano i limiti del potere

del datore di lavoro nella materia regolata.

Si allude all'art. 2, lett. e, nel quale si stabiliscono i criteri

che l'imprenditore deve seguire nell'identificazione dei lavoratori da

licenziare, al successivo art. 4, che fa obbligo di motivare il

licenziamento e detta modalità integrative dell'art. 15 della legge 29

aprile 1949, n. 264, sulla disciplina del collocamento circa il diritto

del lavoratore ad essere riassunto, all'art. 5 che fissa i limiti di

applicazione dell'accordo, e alla clausola di chiarimento a tale

articolo. Queste determinazioni hanno valore materiale; e sono

distaccabili da quelle concernenti il procedimento di conciliazione

perché hanno un contenuto di completezza tale da permettere al datore

di lavoro di applicarle, al lavoratore di fondarvi diritti concreti, al

giudice di risolvere eventuali controversie. Esse tanto sono

separabili dal procedimento conciliativo, che, nell'art. 2, lett. e,

dell'accordo, si fa obbligo all'imprenditore di tenere conto dei

criteri sostanziali ivi enunciati pur nel caso in cui la conciliazione

non abbia successo.

L'illegittimità costituzionale non si può riferire pertanto alle

predette norme.

4. - Non si può riferire nemmeno all'art. 509 del Codice penale,

secondo il dubbio sollevato dal Pretore di Monsummano.

Già questa Corte ha ritenuto (sentenza 10 aprile 1957, n. 55), che

quella norma non trova ostacolo nell'art. 39 della Costituzione: non si

prospettano ragioni per un nuovo esame della questione. Lo stesso

Pretore ha poi rilevato che le sanzioni penali per le inosservanze al

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, oggetto dell'attuale giudizio, sono

contenute nell'art. 8 della legge di delegazione 14 luglio 1959, n.

741; ma, in tal modo, egli stesso ha manifestato un apprezzamento di

irrilevanza della questione, il che gli avrebbe dovuto suggerire di non

proporla.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960,

n. 1019, concernente norme sui licenziamenti per riduzione di personale

dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui

prescrive l'obbligo di un previo procedimento di conciliazione fra le

organizzazioni sindacali competenti, nel caso in cui il datore di

lavoro dovesse ravvisare la necessità di attuare quella riduzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dal Pretore di Monsummano con le ordinanze 23 e 31 marzo 1964

e dal Pretore di Firenze con l'ordinanza del 9 marzo 1965, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con riguardo:

1) all'art. 2, lett. e, dell'accordo interconfederale del 20

dicembre 1950, allegato al detto decreto, salvo per quanto concerne

l'inciso "tanto in caso di accordo, come in caso di insuccesso della

procedura conciliativa";

2) degli artt. 4, 5 dell'accordo predetto e della clausola di

chiarimento dell'art. 5;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 509 del Codice Penale, proposta dal Pretore di

Monsummano con le ordinanze predette, in riferimento all'art. 39 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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