Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1973 dal

pretore di Carini nel procedimento penale a carico di Puleo Caterina,

iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Puleo Caterina,

imputata del reato di cui all'art. 509 del codice penale per non aver

osservato gli obblighi derivanti dal contratto collettivo corporativo

per il personale dipendente da esattorie e ricevitorie delle imposte

dirette, stipulato il 31 dicembre 1939, il pretore di Carini,

accogliendo l'eccezione proposta dal difensore della Puleo, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 509 del codice penale. Tale disposizione, nel

configurare come delitto punito con la multa l'inosservanza degli

obblighi derivanti dai contratti collettivi corporativi, sarebbe, ad

avviso del giudice a quo, in contrasto con il principio di eguaglianza,

atteso che per l'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741,

l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi

postcorporativi costituisce solo una contravvenzione, punita con

l'ammenda.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e,

pertanto, la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi

dell'art. 9 delle norme integrative. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice penale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il pretore a quo, chiamato

a giudicare persona imputata del reato previsto dall'art. 509, "in

relazione agli artt. 25 e 32 del contratto collettivo nazionale di

lavoro per il personale dipendente da esattorie e ricevitorie delle

imposte dirette, stipulato il 31 dicembre 1939", ha ravvisato una

ingiustificata disparità di trattamento, raffrontando la disposizione

dell'art. 509, che per l'inosservanza degli obblighi derivanti ai

datori di lavoro dai contratti collettivi corporativi "configura

un'ipotesi delittuosa punita con la multa", con la disposizione

dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, che per l'inosservanza

degli obblighi derivanti dai contratti collettivi postcorporativi, resi

efficaci erga omnes in base alla delega conferita al Governo con l'art.

1 della stessa legge, "configura semplicemente un reato di natura

contravvenzionale, punito con l'ammenda".

Sarebbero così puniti con sanzioni diverse comportamenti illeciti

sostanzialmente identici, in contrasto con il principio sancito

dall'art. 3 della Costituzione, che "garantendo la parità dei

cittadini di fronte alla legge, postula che ad uguale condotta

antigiuridica consegua uguale trattamento".

2. - La questione non è fondata. Le due disposizioni poste a

confronto dal giudice a quo costituiscono fattispecie normative

diverse, anche se concernenti situazioni analoghe, e illeciti di

carattere parzialmente identico. L'art. 509, primo comma, del codice

penale (la cui legittimità, sotto altro profilo, in riferimento

all'art. 39 della Costituzione, è già stata riconosciuta da questa

Corte con sentenza n. 55 del 1957), sanziona la inosservanza, da parte

del datore di lavoro o del lavoratore, delle norme disciplinanti i

rapporti di lavoro, con riferimento al sistema di fonti caratteristico

già dell'ordinamento corporativo, soppresso con il decreto legislativo

luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il cui art. 43 ha mantenuto

tuttavia in vigore per i rapporti collettivi e individuali, salvo le

successive modifiche, "le norme contenute nei contratti collettivi,

negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e

nelle ordinanze corporative". L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n.

741, punisce il datore di lavoro, inadempiente agli obblighi derivanti

dalle norme di cui all'art. 1 della stessa legge (ossia dalle

disposizioni degli accordi economici e contratti collettivi di diritto

privato alle quali il Governo, con decreti delegati, abbia conferito

efficacia erga omnes), con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per

ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.

Si tratta dunque di norme penali diverse, concernenti la violazione

di obblighi di diversa natura, con sanzioni diverse per contenuto e per

modalità di applicazione, comminate le prime tanto ai datori di lavoro

quanto ai lavoratori, le seconde invece ai soli datori di lavoro.

Anche considerandole limitatamente agli obblighi dipendenti dai

contratti collettivi corporativi, formati anteriormente al 1944, e

rispettivamente dai successivi contratti collettivi di diritto privato,

oggetto delle norme transitorie della legge 14 luglio 1959, n. 741, non

è possibile istituire un puntuale raffronto, né scorgere una

disparità di trattamento, tale da determinare l'incostituzionalità

dell'art. 509 del codice penale, per il fatto che il legislatore, nella

sua discrezionalità di apprezzamento, con la legge n. 741 del 1959

abbia ritenuto di colpire con sanzione diversa l'inadempimento di

obblighi derivanti da rapporti formalmente e sostanzialmente diversi,

considerandolo come reato di natura contravvenzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 509 del codice penale, sollevata dal pretore di Carini con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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