Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 14 ottobre

1957 n. 1203 (Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la

Comunità economica europea - art. 5), promosso con l'ordinanza

emessa il 20 maggio 1980 dal Pretore di Padova nel procedimento

penale a carico di Grosoli Adriano, iscritta al n. 504 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 249 del 10 settembre 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Grosoli Adriano veniva tratto a giudizio dal Pretore

di Padova, quale imputato del reato di cui agli artt. 1 d.l. 17

gennaio 1977 n. 3, conv. in l. 18 marzo 1977 n. 63, e 14 d. lgs.

C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896, per avere venduto all'ingrosso carni

bovine a prezzo superiore al massimo consentito dal provvedimento del

Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 35 del 26 luglio 1977 (in

G.U. 29 luglio 1977 n. 207), contenente un calmiere per il commercio

al minuto del medesimo commestibile;

che con ordinanza del 15 luglio 1978 il Pretore, ai sensi

dell'art. 177 Trattato CEE, chiedeva alla Corte di giustizia delle

Comunità europee di stabilire se, in presenza di un' organizzazione

comune di mercato (quella relativa alle carni bovine), ciascuno Stato

membro conservasse il potere di intervenire con misure sui prezzi e,

in caso affermativo, l'estensione di tale potere;

che con sentenza del 12 luglio 1979 (in causa 223/78) la Corte

stabiliva, per quanto qui interessa, che la normativa comunitaria,

concernente un regime di prezzi da applicarsi nelle fasi della

produzione e del commercio all'ingrosso, lasciava libero il potere

degli Stati membri di emanare, come aveva fatto l'Italia, gli

opportuni provvedimenti per disciplinare i prezzi al minuto;

che, disposta una nuova citazione in giudizio, al Grosoli veniva

contestata per lo stesso fatto anche l'imputazione di aggiotaggio, ex

art. 501 cod. pen.;

che con ordinanza del 20 maggio 1980 (reg. ord. n. 504 del 1980)

il Pretore sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge di ratifica del Trattato CEE 14 ottobre 1957

n.1203, "nella parte in cui questo limita il potere degli Stati

membri di fissare prezzi autoritativi delle merci alle sole fasi del

commercio al minuto e al consumo" (v. art. 5 del Trattato);

che secondo il Pretore la detta norma, da interpretare secondo

la sopra citata decisione della Corte di giustizia, ledeva il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto dava

luogo ad un ingiustificato trattamento di favore dei commercianti

all'ingrosso rispetto a quelli al minuto: questi ultimi, infatti,

potevano essere puniti per inosservanza dei prezzi autoritativamente

stabiliti, che non erano invece riferibili ai primi;

che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva

l'inammissibilità della questione;

Considerato che la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

che a parte, invero, quanto potrebbe osservarsi sui rapporti tra

ordinamento comunitario e quello interno, va rilevato che la

questione, per quanto concerne la prima imputazione, è stata

sollevata al fine di ampliare il contenuto del provvedimento in esame

(relativo ai prezzi al minuto), la cui violazione è penalmente

sanzionata, e precisamente di estenderlo anche ai prezzi

all'ingrosso: si renderebbe così penalmente illecita, per effetto

della pronuncia di questa Corte, una condotta che prima non lo era,

ma ciò, com'è ius receptum, non è consentito, stanti i noti

principi di legalità e di irretroattività vigenti in materia penale

(art. 25, secondo comma, Cost.);

che, rispetto alla seconda imputazione (art. 501 c.p.), la

questione è del pari palesemente inammissibile, sia pure per diversa

ed anzi opposta ragione, deducendosi nell'ordinanza che il reato è

configurabile soltanto se il settore dei prezzi all'ingrosso non sia

stato autoritativamente regolato e quindi non sia ad esso applicabile

il ricordato provvedimento del CIP;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della l. 14 ottobre 1957 n. 1203, che ha

ratificato il Trattato istitutivo della Comunità economica europea

(art. 5), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di

Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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